{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-08-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-3_2001-08-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17118&nX40_KEY=4931983&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2ec247d2a6d2ddd5673f7f743e4431fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1999.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.08.2001 50.1999.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.08.2001 50.1999.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.08.2001 50.1999.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:53:33", "Checksum": "623c24e628b2db95e0fff58f26d24d2f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.08.2001 50.1999.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 10 marzo 1999 del\n|\n|\nComune di __________, patrocinato da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 8 febbraio 1999 (no. 38/88) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che __________ ha inoltrato il 2 dicembre 1988 nei confronti del ricorrente a seguito delle restrizioni sancite dal PR a carico dei mapp. __________ e __________ (istituzione di un vincolo di protezione del paesaggio); |\nviste le risposte:\n- 18 marzo 1999 del Tribunale di espropriazione;\n- 19 aprile 1999 di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ è proprietario dei mapp. __________ e __________ di __________, così censiti a RF:\nmapp. __________\nA) ripostiglio mq 13\nB) serra mq 15\nC) pollaio mq 4\nd) giardino mq 979\nTOTALE mq 1'011\nmapp. __________\nA) cappella mq 1\nb) giardino mq 597\nTOTALE mq 598\nLe particelle, terrazzate e coltivate ad orto, si trovano sul pendio sottostante il nucleo di __________, delimitate a valle da via __________ e via __________. Nel mese di dicembre del 1965 il padre dell'attuale proprietario aveva ottenuto il permesso di costruire in loco una casa monofamigliare, che non è mai stata realizzata.\nB. Il progetto di PR adottato dal consiglio comunale di __________ il 24 ottobre 1983 prevedeva di assegnare i mapp. __________ e __________ alla zona NT (nucleo tradizionale). Il Consiglio di Stato ha tuttavia scartato questa proposta pianificatoria, considerando che i due fondi costituivano la naturale continuazione della fascia protetta istituita a valle del nucleo di __________ per salvaguardare la bellezza architettonica-ambientale della catena di facciate rivolte verso est. Il 22 maggio 1985 il Governo ha dunque approvato il PR includendo d'ufficio la proprietà __________ nella zona PA (zona di protezione del paesaggio), dove sono proibite nuove costruzioni. __________ e __________ hanno impugnato tale decisione davanti al Gran Consiglio, ma il loro gravame è stato respinto il 30 novembre 1987.\nC. Ritenendosi gravemente leso dalla predetta misura pianificatoria, con istanza 2 dicembre 1988 __________ ha convenuto in giudizio il comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, postulando il riconoscimento di una congrua indennità per titolo di espropriazione materiale.\nIn sede di risposta il comune si è opposto fermamente alla domanda contestando l'avverarsi di un'espropriazione materiale a danno dei mappali __________ e __________, da tempo inedificabili per ragioni sia di fatto che di diritto. All'udienza di conciliazione del 10 aprile 1997 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni avverse.\nD. Esaurite le formalità processuali, con sentenza 8 febbraio 1999 il Tribunale di espropriazione ha accordato all'istante un indennizzo di fr. 180.- il mq oltre interessi ritenendo che la sua proprietà era stata colpita da espropriazione materiale in conseguenza dell'entrata in vigore del PR di __________. Evocata la definizione tradizionale di espropriazione materiale scaturita dalla giurisprudenza del Tribunale federale e ripercorso nel dettaglio l'iter pianificatorio di __________, il primo giudice ha dato per certa la sussistenza di un caso di espropriazione materiale, atteso che in assenza del vincolo PA i due fondi - economicamente connessi, ben accessibili, urbanizzati, siti all'interno del PGC e a pochi passi dal nucleo - sarebbero stati senz'altro assegnati alla zona edificabile NT siccome idonei ad essere sfruttati a fini edilizi. Quanto al risarcimento dovuto al proprietario, il Tribunale di espropriazione ne ha calcolato l'ammontare deducendo dal valore edilizio pieno dei terreni (stimato in fr. 200.- il mq secondo le risultanze del metodo statistico-comparativo) il loro valore residuo (fr. 20.-/mq).\nE. Avverso questa pronunzia il comune di __________ è insorto mediante ricorso 10 marzo 1999 innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarla. A mente del ricorrente, l'inclusione dei mapp. __________ e __________ in zona PA non ha inibito il loro uso attuale o un prevedibile uso futuro ingenerando espropriazione materiale. In effetti, il PR del 1985 ha definito per la prima volta il contenuto della proprietà in ossequio ai disposti del diritto federale e di conseguenza non ha determinato una limitazione soggetta ad indennità. D'altra parte, la non attribuzione di quei fondi alla zona edificabile non solo ha concretizzato i principi e gli obbiettivi perseguiti dalla LPT, ma ha pure formalizzato la loro vocazione di appartenenza alla zona di protezione dell'ambiente, nel solco di quanto già stabilito in precedenza dai piani allestiti in base al DFU e al DEPT. Il comune ha inoltre sottolineato come il carattere di edificabilità dei due terreni sia comunque da negare alla luce della definizione di zona edificabile data dall'art. 15 LPT. Il fatto che il PR del 1970 li avesse compresi in zona edificabile non è decisivo, poiché quello strumento non era conforme ai principi sanciti dalla LPT. Il carattere di edificabilità dei fondi non potrebbe essere desunto nemmeno dal prezzo rilevante pagato nel 1963 per l'acquisto delle particelle, né dal permesso di costruzione ottenuto due anni dopo dal loro proprietario."}