4 PAmm, applicabile grazie al rinvio di cui all'art. 50 cpv. 3 PAmm). Adito dall'espropriante, questo Tribunale può quindi rivedere le singole posizioni dell'indennità concessa dal primo giudice, ma non può condannare il ricorrente a pagare un risarcimento globale superiore a quello deciso dall'istanza inferiore. Altrimenti detto, può aumentare taluni indennizzi e diminuirne altri, a condizione che da un profilo contabile il risultato complessivo non si configuri alla stregua di una reformatio in peius. 4.