Per quanto attiene all'indubbio avverarsi di quell'evento, condiviso dalle stesse parti in causa, basta rinviare alle pertinenti argomentazioni svolte in merito dal Tribunale di espropriazione. 3. Poste queste premesse, l'oggetto del contendere si riduce all'ammontare dell'indennità dovuta all'espropriato, fermo restando che in materia espropriativa il Tribunale cantonale amministrativo apprezza liberamente il fatto ed il diritto senza poter tuttavia modificare la decisione impugnata a danno del ricorrente (art. 65 cpv. 4 PAmm, applicabile grazie al rinvio di cui all'art. 50 cpv.