art. 26 cpv. 2 Cost e 9 Lespr) fissata in base al valore venale attuale (art. 19 Lespr). In applicazione dell'art. 3 cpv. 4 LPT può anche collocare la proprietà in una zona per attrezzature pubbliche e attendere qualche tempo prima di avviare la procedura di esproprio formale. Se il fondo è edificabile, il provvedimento pianificatorio ingenera di norma espropriazione materiale e assume le valenze di un divieto di costruzione preventivo in prospettiva di un futuro trasferimento della proprietà (Wolf, Transfert de propriété et indemnisation, Mémoire ASPAN no. 49, p. 10/11; Antognini, Espropriazione materiale: pianificazione e indennità espropriativa, RDAT 1977 p. 243).