{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-2_2001-02-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17117&nX40_KEY=4933204&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7a863e5e64accd9189c571255da347b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1999.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.02.2001 50.1999.2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.02.2001 50.1999.2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.02.2001 50.1999.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:00:57", "Checksum": "f6c38432a9374e687d435efe35569947", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.02.2001 50.1999.2\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nOperate le dovute correzioni e aggiunti al \"paniere\" i dati forniti dal ricorrente (i quali - sia detto a scanso di ogni equivoco - concernono comunque immobili che non possono essere immediatamente comparati con il bene espropriato) la quotazione media dei fondi R2 di __________ si assesta attorno ai 31.- fr. il mq, appena al di sotto di quella dei mappali situati in zona R3 (fr. 32.- il mq). Segno, questo, che la disarmonia regnante nel mercato immobiliare ticinese conduce effettivamente ad un appiattimento dei valori e non permette di stabilire un nesso direttamente proporzionale tra il prezzo del terreno e le sue possibilità di sfruttamento (RDAT 1989 N. 70; STA 7.9.1994 in re G.).\nA fronte di simili emergenze questo Tribunale ritiene di dover senz'altro tutelare le richieste formulate dal ricorrente, che nel gravame ha attribuito alla proprietà espropriata un valore venale, nell'ottobre 1976, di fr. 48.- il mq. Questa cifra, superiore nella consistente misura del 55% ai valori medi della zona R2 di __________ relativamente all'anno 1976, si appalesa infatti senz'altro corretta ed adeguata alle peculiarità del mapp. __________.\n4.3. Di regola, il valore residuo di un terreno edificabile colpito da espropriazione materiale e quindi privato della sua componente edilizia si riduce a quello di un buon fondo agricolo. Nel caso di specie tale valore può essere stabilito tranquillamente in\nfr. 8.-/mq, come deciso dal Tribunale di espropriazione sulla scorta della quotazione media che avevano all'epoca i fondi posti fuori zona edificabile.\nNe consegue che l'indennità di espropriazione materiale dovuta a __________ viene determinata in fr. 40.- il mq, accogliendo su questo punto l'impugnativa del comune di __________, alle cui domande il Tribunale è d'altronde vincolato.\n5. Il comune di __________ chiede che gli interessi vengano fatti decorrere dal 5 maggio 1988, giorno in cui sono state formalmente notificate le pretese di espropriazione materiale.\n5.1. Ai sensi della vigente giurisprudenza, in caso di espropriazione materiale gli interessi sulla relativa indennità decorrono, di regola, a partire dal momento in cui l'avente diritto ha manifestato in modo inequivoco la propria intenzione di farsi risarcire (cfr. DTF 114 Ib 283 consid. 2a e rinvii). A tale richiesta - specifica il Tribunale federale - non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente, che l'ente pubblico, conformemente ai principi della buona fede, debba rendersi conto che nel caso concreto il proprietario intende chiedere l'indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512). In effetti, una simile manifestazione di volontà è stata scorta dal Tribunale federale nella formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I 819), nell'intavolazione di trattative con il privato in vista della vendita (DTF 108 Ib 344), così come nelle azioni d'opposizione intraprese dal proprietario avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi interessi (DTF 112 Ib 512).\n5.2. Nell'evenienza concreta, occorre considerare che con scritto 17 marzo 1976 indirizzato al Consiglio di Stato tramite il municipio di __________ l'espropriato ha impugnato le risultanze del PR, segnatamente la prospettata inclusione della sua proprietà in zona EAP, sollecitando esplicitamente l'esproprio del mappale gravato in caso di reiezione del gravame.\nAlla luce della giurisprudenza federale dianzi citata questa circostanza impone che l'interesse compensativo dovuto all'espropriato - al tasso usuale praticato dalle CFS - venga fatto decorrere dal 25 ottobre 1976, giorno in cui è entrato in vigore il vincolo costitutivo di espropriazione materiale. La riforma in tal senso della sentenza impugnata non costituisce reformatio in peius per le ragioni esposte al considerando 3.\n6. Sulla scorta di quanto precede il ricorso del comune di __________ è parzialmente accolto.\nLa tassa di giustizia e le ripetibili vengono ripartite tra le parti in funzione della preponderante soccombenza del resistente, atteso che in questa sede sono applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re S./Comune di __________).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 26 Cost.; 5 LPT; 1, 9, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43, 46 e 65 PAmm;\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§. Di conseguenza il dispositivo 1.1. della decisione 22 dicembre 1998 (no. 489/48) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullato e riformato come segue:\n1.1. A titolo di indennità per espropriazione materiale in relazione al vincolo EAP gravante la part. __________ RFP di __________ ad opera del PR del 1976, il comune di __________ è condannato a versare a __________, l'importo di fr. 40.- il mq con interessi:\nal 5,5% dal 25 ottobre 1976 al 31 dicembre 1976,\nal 5% dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1978,\nal 4% dal 1° gennaio 1979 al 30 aprile 1980,\nal 5% dal 1° maggio 1980 al 30 giugno 1981,\nal 6% dal 1° luglio 1981 al 30 settembre 1982,\nal 5% dal 1° ottobre 1982 al 31 maggio 1986,\nal 4,5% dal 1° giugno 1986 al 31 maggio 1989,\nal 5,5% dal 1° giugno 1989 al 31 maggio 1990,\nal 6,5% dal 1° giugno 1990 al 31 marzo 1993,\nal 5,5% dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993,\nal 5% dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1996,\nal 4,5% dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997,\nal 4% dal 1° aprile 1997 in avanti.\n2. La tassa di giudizio di fr. 1'000.-- è posta a carico del comune di __________ nella misura di 1/4 e per il resto a carico dell'espropriato.\n3. __________ verserà al comune di __________ fr. 750.-- a titolo di ripetibili.\n4. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.\n|\n5. Intimazione a: |\n__________ |\n|\n|\n|\n|"}