{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-2_2001-02-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17117&nX40_KEY=4933204&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7a863e5e64accd9189c571255da347b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1999.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.02.2001 50.1999.2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.02.2001 50.1999.2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.02.2001 50.1999.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:00:57", "Checksum": "f6c38432a9374e687d435efe35569947", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.02.2001 50.1999.2\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Poste queste premesse, l'oggetto del contendere si riduce all'ammontare dell'indennità dovuta all'espropriato, fermo restando che in materia espropriativa il Tribunale cantonale amministrativo apprezza liberamente il fatto ed il diritto senza poter tuttavia modificare la decisione impugnata a danno del ricorrente (art. 65 cpv. 4 PAmm, applicabile grazie al rinvio di cui all'art. 50 cpv. 3 PAmm). Adito dall'espropriante, questo Tribunale può quindi rivedere le singole posizioni dell'indennità concessa dal primo giudice, ma non può condannare il ricorrente a pagare un risarcimento globale superiore a quello deciso dall'istanza inferiore. Altrimenti detto, può aumentare taluni indennizzi e diminuirne altri, a condizione che da un profilo contabile il risultato complessivo non si configuri alla stregua di una reformatio in peius.\n4. L'indennità di espropriazione materiale corrisponde alla differenza esistente il giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento pianificatorio tra il valore che avrebbe avuto il fondo secondo la sua classificazione di zona e il valore dello stesso fondo gravato dal vincolo di inedificabilità (DTF 122 II 326 consid. 6c/bb). In altre parole, l'indennizzo si calcola deducendo dal valore edilizio pieno del terreno il suo valore residuo, corrispondente di norma a quello di un buon fondo agricolo.\n4.1. Prima di affrontare questioni di mera natura estimatoria, occorre stabilire il presumibile azzonamento della proprietà __________ in assenza del vincolo, ovvero a quale tipo di zona edificabile sarebbe stata verosimilmente destinata quella superficie se il comune non avesse deciso di riservarsela per soddisfare i propri bisogni.\nOrbene, visti i criteri operativi che hanno guidato i pianificatori nella suddivisione per zone del territorio comunale (cfr. piano delle zone), non v'è dubbio che in assenza della restrizione la part. __________ sarebbe stata aggiunta alla vicina zona R2, che accoglie tutti i fondi collocati a E della strada principale che attraversa il centro del paese. Questa arteria costituisce infatti una linea di forza che va a separare nettamente la zona residenziale vera e propria di __________ (R2) dagli altri comparti territoriali a destinazione mista posti a O (zona R3 residenziale semi-intensiva con possibili contenuti commerciali e, ancor più a ponente, zona Rar2 residenziale artigianale).\n4.2. Accertato che l'area espropriata avrebbero dovuto essere assegnata alla zona R2, ci si può addentrare nell'estimo del suo valore venale nell'ottobre 1976.\nDottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio.\nEsperite le usuali indagini a RF, il Tribunale di espropriazione ha rinvenuto quattro compravendite di terreni R3 nell'ambito delle quali è stato soluto un prezzo medio di 32.- fr. il mq e una transazione concernente un fondo R2, pagato fr. 107.70 il mq. Ritenuta indicativa soltanto quest'ultima, il primo giudice ha infine attribuito alla particella espropriata un valore edilizio pieno di fr. 110.- il mq, cadendo in un clamoroso errore. Le verifiche predisposte da questo Tribunale per chiarire l'anomalia emergente dai dati raccolti in prima istanza hanno infatti permesso di appurare che l'operazione indicata nella querelata decisione come avente per oggetto il mapp. __________ aveva interessato in realtà il mapp. __________, un campo di 650 mq per il quale le parti avevano stipulato un prezzo di fr. 70'000.- compresa la casa di abitazione allora in fase di costruzione e, per il solo terreno, fr. 20'000.-, ovvero fr. 30.76/mq."}