{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-2_2001-02-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17117&nX40_KEY=4933204&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7a863e5e64accd9189c571255da347b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1999.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.02.2001 50.1999.2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.02.2001 50.1999.2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.02.2001 50.1999.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:00:57", "Checksum": "f6c38432a9374e687d435efe35569947", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.02.2001 50.1999.2\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nG. Ai fini del giudizio il Tribunale cantonale amministrativo ha richiamato dall'istanza inferiore la documentazione utilizzata per l'estimo e dall'UR del Distretto di __________ copia del rogito di compravendita del mapp. __________ di __________, unico negozio preso in considerazione dal primo giudice per la fissazione dell'indennizzo. Una volta confrontati gli appunti del Tribunale di espropriazione ed i documenti pervenuti dall'UR, è apparso chiaro che l'operazione indicata nella querelata decisione come avente per oggetto il mapp. __________ aveva interessato in realtà il mapp. __________ (rogito no. 1917 del notaio __________, iscritto a RF il 19.10.76 sub d.g. no. 782), un campo di 650 mq per il quale le parti avevano stipulato un prezzo di fr. 70'000.- compresa la casa di abitazione allora in fase di costruzione: per il solo terreno, si legge nell'atto notarile, il prezzo era stato determinato in fr. 20'000.-, ovvero fr. 30.76/mq e non fr. 107.70/mq come erroneamente ritenuto dal primo giudice.\nNel corso di un'udienza tenutasi il 13 settembre 2000 il giudice delegato ha esposto alle parti le risultanze dell'istruttoria e dopo averle sentite in contraddittorio ha decretato la sospensione del procedimento in vista di un accomodamento bonale della controversia.\nCon scritto 25 gennaio 2001 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato che le trattative erano fallite, sollecitando l'emanazione del giudizio.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.\nIl gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).\n2. La ricorrenza dell'espropriazione materiale accertata dal Tribunale di espropriazione è pacificamente ammessa dal comune di __________ e non è oggetto di impugnativa. Il resistente chiede nondimeno a questo Tribunale di verificare preliminarmente la sussistenza del vincolo EAP apposto sul suo fondo nel 1976 e, di riflesso, l'esistenza dell'espropriazione materiale risarcita sulla base di un dies aestimandi fissato al 25 ottobre 1976. A mente dell'espropriato, il vincolo istituito nel 1976 sarebbe infatti decaduto il 25 ottobre 1986 in mancanza di una proroga del termine decennale di attuazione del PR sancito dall'allora vigente art. 23 LE 1973.\nLa tesi, manifestamente incoerente rispetto all'istanza con la quale __________ ha convenuto in causa il comune di __________ per ottenerne la condanna al pagamento di un'indennità di espropriazione materiale, si rivela infondata.\nIl Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo in passato di affrontare e decidere la problematica, giungendo alla conclusione che le restrizioni previste dai PR comunali, segnatamente i vincoli AP-EP, non decadono fintanto che un nuovo piano di utilizzazione non viene a modificare il pregresso assetto pianificatorio affrancando i fondi gravati (cfr. RDAT II-1997 N. 53; STA 15 marzo 1996 in comune di __________). Siffatta soluzione rientra perfettamente nella logica, ove solo si consideri che scopo dell'inserimento di un terreno edificabile in zona AP-EP è anche quello di bloccare la quotazione della sua componente edilizia, estromettendolo dal mercato dei fondi votati alla costruzione e lasciando evolvere solo il valore residuo dell'immobile. In effetti, allorquando un ente pubblico abbisogna di un determinato fondo per soddisfare un'esigenza della collettività, può espropriare subito il proprietario interessato in via formale (art. 2 Lespr) ed acquisire il mappale previo versamento di una piena indennità (cfr. art. 26 cpv. 2 Cost e 9 Lespr) fissata in base al valore venale attuale (art. 19 Lespr). In applicazione dell'art. 3 cpv. 4 LPT può anche collocare la proprietà in una zona per attrezzature pubbliche e attendere qualche tempo prima di avviare la procedura di esproprio formale. Se il fondo è edificabile, il provvedimento pianificatorio ingenera di norma espropriazione materiale e assume le valenze di un divieto di costruzione preventivo in prospettiva di un futuro trasferimento della proprietà (Wolf, Transfert de propriété et indemnisation, Mémoire ASPAN no. 49, p. 10/11; Antognini, Espropriazione materiale: pianificazione e indennità espropriativa, RDAT 1977 p. 243). Il mapp. __________ ha subito proprio quella sorte. Assegnato alla zona EAP nel 1976, il fondo non ha mai riacquistato le prerogative di un fondo edificabile a fini privati in difetto di una qualsiasi modificazione del suo statuto pianificatorio. Tale assetto è anzi destinato a consolidarsi ulteriormente nel tempo, dato che in sede di revisione del PR è previsto il mantenimento del vincolo, accompagnato dall'inclusione della particella in una zona \"centro paese\" soggetta all'elaborazione di un piano particolareggiato.\nSe ne deve concludere che il 25 ottobre 1976 la proprietà __________ è stata colpita da un'espropriazione materiale poi protrattasi sino ai giorni nostri senza soluzione di continuità. Per quanto attiene all'indubbio avverarsi di quell'evento, condiviso dalle stesse parti in causa, basta rinviare alle pertinenti argomentazioni svolte in merito dal Tribunale di espropriazione."}