{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-2_2001-02-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17117&nX40_KEY=4933204&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7a863e5e64accd9189c571255da347b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1999.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.02.2001 50.1999.2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.02.2001 50.1999.2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.02.2001 50.1999.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:00:57", "Checksum": "f6c38432a9374e687d435efe35569947", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.02.2001 50.1999.2\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 1 febbraio 1999 del\n|\n|\nComune di __________ patrocinato da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 22 dicembre 1998 (no. 489/48) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che __________ ha inoltrato il 5 maggio 1998 nei confronti del ricorrente a seguito delle restrizioni sancite dal PR a carico del mapp. __________ (istituzione di un vincolo EAP); |\nviste le risposte:\n- 2 marzo 1999 del Tribunale di espropriazione;\n- 5 marzo 1999 di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ è proprietario del mapp. __________ di __________, un fondo di 1444 mq censito quale prato.\nIl terreno, di forma regolare e in leggero declivio, si trova nella zona centrale del paese, in vicinanza del centro scolastico comunale.\nB. Il PR di __________ entrato in vigore il 25 ottobre 1976 ha collocato l'intero fondo in zona EAP ai fini della creazione di un'area di gioco e svago. __________ ha impugnato tale assetto pianificatorio, ma il suo ricorso è stato respinto dal Consiglio di Stato contestualmente all'approvazione del PR.\nNel 1986 il comune ha dato avvio alla revisione del proprio PR. I progetti elaborati in quest'ambito prevedono il mantenimento del vincolo e l'inclusione del fondo in una zona \"centro paese\" soggetta all'ulteriore elaborazione di un piano particolareggiato.\nC. Preso atto di quest'ultima prospettiva e fallite nel frattempo le trattative intavolate con l'ente pubblico in vista della vendita della proprietà, con istanza 5 maggio 1998 __________ ha convenuto in giudizio il comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, chiedendo l'avvio di una procedura di espropriazione materiale.\nNella sua risposta 9 luglio 1998 il municipio di __________ si è rimesso in pratica al giudizio del Tribunale di espropriazione, riservandosi peraltro la facoltà di sollecitare l'esproprio formale del fondo.\nAll'udienza di conciliazione del 1° settembre 1998 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. L'istante ha ribadito in particolare la propria richiesta d'indennizzo, quantificando in fr. 350.- il mq il valore venale del terreno.\nD. Con sentenza 22 dicembre 1998 il Tribunale di espropriazione ha statuito sulle pretese risarcitorie avanzate da __________.\nConstatato che l'assetto pianificatorio del mapp. __________ non era minimamente mutato dall'entrata in vigore del PR 1976, il primo giudice ha ammesso siccome pacifica la sussistenza di un'espropriazione materiale conseguente all'inclusione di quel fondo edificabile in zona EAP.\nPer calcolare il risarcimento dovuto al proprietario, il Tribunale di espropriazione è partito dal presupposto che in assenza del vincolo il terreno sarebbe stato verosimilmente inserito in zona R2. Tenuto conto del prezzo (fr. 107.70 il mq) pagato nel 1976 per l'acquisto di un mappale posto appunto in zona R2 e delle peculiarità della superficie espropriata, ha quindi attribuito a quest'ultima un valore edilizio pieno di fr. 110.- il mq e riconosciuto a __________ un indennità di fr. 102.- il mq per titolo di espropriazione materiale, con interessi - al tasso usuale praticato dalle CFS - a contare dal 27 novembre 1978, giorno in cui l'espropriato ha impugnato una variante di PR innanzi al Consiglio di Stato manifestando pure la sua volontà di farsi risarcire.\nE. Avverso questa pronunzia il comune di __________ è insorto mediante ricorso 1° febbraio 1999 innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennizzo accordato dall'istanza inferiore per l'esproprio materiale del mapp. __________ venga definito in fr. 40.- il mq.\nIn sostanza l'insorgente ha rimproverato al primo giudice una scorretta applicazione del metodo statistico-comparativo laddove ha ignorato i prezzi (da un minimo di fr. 30.-/mq ad un massimo di fr. 37.70) pagati nel 1976 per l'acquisto di particelle incluse in zona R3. Un'indagine più accurata a RF avrebbe d'altronde permesso di rinvenire ulteriori transazioni realizzate all'epoca concernenti fondi situati in zona R2 di __________ e suscettibili di comprovare che il prezzo di mercato di quei beni si aggirava attorno ai fr. 30.- il mq. Operati i dovuti adeguamenti, il risarcimento dovuto all'espropriato per titolo di espropriazione materiale non dovrebbe dunque superare i 40.- fr. il mq, atteso che il valore residuo del fondo sarebbe effettivamente di fr. 8.- il mq come stimato dal Tribunale di espropriazione.\nL'espropriante ha censurato pure la data di decorrenza degli interessi decisa dal primo giudice, chiedendo che la stessa venga fissata in corrispondenza del 5 maggio 1998, giorno in cui è stata avviata la causa di espropriazione materiale.\nF. Il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni.\nAd identica conclusione è pervenuto l'espropriato, il quale ha avversato partitamente le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in seguito."}