L'accoglimento solo parziale dell'impugnativa impone di ripartire tra le parti la tassa di giustizia, tenendo conto della predominante soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm). Dato l'esito, non si riconoscono ripetibili che in misura ridotta (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 50, 73 Lespr; 18, 28 e 31 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza il dispositivo 2 dei decreti 4 dicembre 1998 (no. 14/92-42 e 5/93-18) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullato e riformato come segue: inc. 14/92-42 "2. La tassa di giustizia di fr.