2) permette di negare le indennità di patrocinio in caso di richieste chiaramente esagerate. L'eccesso rivendicativo posto in essere dall'espropriato non sarebbe nondimeno bastato per giustificare un eventuale rifiuto di concedere ripetibili in applicazione dell'art. 73 cpv. 2 Lespr, in quanto le pretese erano malgrado tutto diligentemente motivate ed i patrocini - considerati soprattutto gli interessi pecuniari in gioco - indubbiamente necessari. Entrambi i procedimenti non sono stati portati a termine, ma si sono conclusi prematuramente per decadenza dell'oggetto della lite, l'uno, e per transazione, l'altro.