{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-08-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-1_1999-08-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17116&nX40_KEY=4933348&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ec0398ffa55c8ebbff2711df6018fc61"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1999.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.08.1999 50.1999.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.08.1999 50.1999.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.08.1999 50.1999.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:29:44", "Checksum": "4d6fecd278dade22e8325e15d8ad4e47", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.08.1999 50.1999.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 11 gennaio 1999 di\n|\n|\n__________ patrocinato da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nil dispositivo 2 dei decreti 4 dicembre 1998 (no. 14/92-42 e 5/93-18) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, che ha riconosciuto all'insorgente un'indennità di ripetibili di complessivi fr. 1'300.- a seguito dello stralcio per desistenza, rispettivamente transazione, di due pratiche espropriative aventi per oggetto il mapp. __________ di __________; |\nviste le risposte:\n- 18 gennaio 1999 del Tribunale di espropriazione;\n- 9 febbraio 1999 del comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ è proprietario del mappale no. __________ di __________, intavolato a RF come prato di mq 4'878.\nIl terreno, di forma rettangolare e pianeggiante, in gran parte coltivato a vigna, è situato in località __________ a margine della strada principale __________ -__________ (via __________).\nB. Il PR di __________ approvato dal Consiglio di Stato il 25 marzo 1986 ha collocato la parte meridionale del mapp. __________ (ca. 1'650 mq) in zona R3, mentre la superficie restante è stata inclusa in zona EP. La proprietà è stata inoltre interessata da una strada di raccolta comunale (SR1), il cui tracciato si snoda lungo il confine E del fondo per poi piegare verso O suddividendolo in due.\nC. Ritenendosi gravemente leso dalla predetta misura pianificatoria invano contestata al momento della sua adozione, con scritto 26 marzo 1992 __________ ha notificato al comune di __________ un'articolata pretesa d'indennità di oltre 1'500'000.- fr. per titolo di espropriazione materiale. La domanda è poi stata trasmessa al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, il quale ha dato avvio alla procedura di stima e ordinato una scambio di allegati.\nCon memoria 24 giugno 1992 l'attore ha dunque ribadito di pretendere delle indennità di espropriazione materiale a dipendenza delle restrizioni istituite sul suo fondo dal PR 86. In concreto, fr. 400.- il mq per tutta la superficie gravata dal vincolo EP e dal percorso stradale, fr. 130.- il mq per la parte restante del fondo e fr. 3'921.90 quale rimborso delle spese per le canalizzazioni, oltre agli interessi.\nIn sede di risposta il comune ha ammesso pacificamente la sussistenza di un caso di espropriazione materiale tale da ingenerare obbligo di risarcimento. Ha quindi sollecitato l'esproprio formale dei 3'224 mq colpiti dai vincoli di PR offrendo un'indennità di fr. 150.- il mq con interessi a contare dal 1° marzo 1989.\nAll'udienza di conciliazione del 2 giugno 1993 le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive, avverse posizioni.\nD. Una volta approvati i progetti esecutivi attinenti alla costruzione della cosiddetta \"nuova strada di raccolta in zona __________ \", nell'ottobre del 1993 il comune di __________ ha promosso l'espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 658.40 mq della part. __________, per i quali ha proposto un indennizzo di fr. 180.- il mq.\nIl 26 novembre 1993 il proprietario ha per contro insinuato una pretesa d'indennità di fr. 20.- il mq, in aggiunta ai 400.- fr./mq chiesti in precedenza per causa di espropriazione materiale.\nNel corso di un'udienza svoltasi il 6 ottobre 1994 l'ente espropriante ha confermato che il 25 maggio precedente il Consiglio comunale di __________ aveva deciso di abbandonare il vincolo EP istituito nel 1986 sul mapp. __________. In seno a quel dibattimento __________ ha dal canto suo concesso bonalmente l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati a far tempo dal 1.1.1995, domandato un congruo acconto e ribadito le proprie rivendicazioni d'ordine pecuniario.\nE. Preso atto delle concrete iniziative pianificatorie varate dal comune di __________ al fine di affrancare la part. __________ dalla zona EP, con decreto 21 ottobre 1994 il Tribunale di espropriazione ha dapprima congiunto e poi sospeso le procedure espropriative in corso.\nIl 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha approvato il PPNV di __________ e con esso l'inclusione di tutta la proprietà __________ in zona edificabile: la porzione settentrionale in zona R3, quella meridionale in zona R4.\nSollecitato dalle parti, il Tribunale di espropriazione ha quindi riattivato i procedimenti. Al dibattimento del 17 novembre 1998 __________ ha ritirato le sue richieste di indennità per espropriazione materiale, mentre il giudice ha sottoposto alle parti una proposta transattiva volta ad appianare il contenzioso di espropriazione formale (versamento di un indennizzo di fr. 285.- il mq oltre interessi) che entrambe hanno infine accettato.\nDonde lo stralcio delle due procedure, per desistenza la prima, per transazione la seconda, con l'assegnazione di complessivi fr. 1'300.- di ripetibili (fr. 800.- + fr. 500.-) a favore dell'espropriato.\nF. Avverso la predetta commisurazione delle ripetibili __________ insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorrente chiede che le ripetibili - tenuto conto del lavoro svolto e del cospicuo valore litigioso - vengano fissate in fr. 35'000.- per la procedura di espropriazione materiale e in fr. 5'000.- per quella di espropriazione formale.\nG. All'accoglimento del ricorso si oppone il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, che postula la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.\nAd identica conclusione perviene il municipio di __________, il quale avversa il gravame con argomenti di cui si dirà - per quanto necessario - in appresso.\nConsiderato, in diritto\n"}