art. 27 NAPR). In sostanza, questo ordinamento avrebbe permesso alla ricorrente di rinnovare completamente, ampliandolo, il rustico presente sul fondo, come previsto ad esempio nel progetto fatto allestire nel 1984. O di vendere la proprietà ad una persona interessata ad eseguire quel genere di operazione. Certo, una simile disciplina edilizia non le ha dato facoltà di insediare in loco una nuova costruzione previa demolizione della vecchia stalla, ma tale sorta di restrizione non ha integrato gli estremi di un'espropriazione materiale per almeno due buone ragioni.