Il riconoscimento di un qualsiasi indennizzo presuppone che il fondo sia stato colpito da un'espropriazione materiale in seguito decaduta. In simile evenienza, la dottrina e la giurisprudenza che si sono espresse sull'argomento concordano nel ritenere che così come previsto dalla legge in caso di rinuncia all'espropriazione formale (cfr. art. 7 cpv. 3 e 5 Lespr), l'espropriato ha diritto al risarcimento del danno subito, segnatamente al rimborso delle spese di patrocinio sopportate nel corso della procedura espropriativa.