{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-15_2001-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17130&nX40_KEY=4932901&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ae83d724cf675d9181262f497d8b8169"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1999.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2001 50.1999.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2001 50.1999.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2001 50.1999.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:50:12", "Checksum": "34a382d4a5bbcf03dcf0c9bb3310fef9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2001 50.1999.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4.3. Come ha evidenziato il Tribunale di espropriazione ripercorrendo l'iter pianificatorio di __________, nel 1973 la part. __________ è stata collocata nei territori protetti a titolo provvisorio in applicazione del DFU del 17 marzo 1972. Contemporaneamente è stata esclusa dal PGC provvisorio emanato in base alla LIA dell'8 ottobre 1971 ed alla relativa ordinanza di applicazione (OPA), art. 15 in particolare. Scaduta il 31 dicembre 1979 la validità del DFU, il Consiglio di Stato, avvalendosi dell'art. 36 LPT, ha emanato il DEPT, in base al quale (art. 8) in data 17 marzo 1980 il Dipartimento dell'ambiente ha messo in vigore per il comune di __________ un piano delle zone edificabili provvisorie e zone di pianificazione che ha inserito la proprietà __________ in una zona di pianificazione corrispondente al futuro comprensorio di protezione del complesso monumentale, con le conseguenze di cui all'art. 20 DEPT; per essere più precisi, il terreno (eccettuata quindi la stalla) è stato assegnato al settore di maggior tutela, dove non era ammessa l'edificazione di tutto quanto potesse modificare la situazione esistente. Dopo le note vicissitudini del '90, il 1° settembre 1992 la part. 705 è stata assegnata alla zona NV, ovvero ad una zona edificabile ai sensi degli art. 15 LPT e 28 cpv. 2 lett. a LALPT (Flückiger, Commentaire LAT, N. 3 ss. ad art. 15; Brandt/Moor, N. 14 ad art. 18) nella quale era consentito erigere nuove costruzioni soltanto se contribuivano a completare il tessuto urbanistico del nucleo, ma era comunque possibile effettuare trasformazioni, riattazioni e ricostruzioni di edifici esistenti, accompagnate all'occorrenza da piccoli aumenti della volumetria nei limiti di un opportuno inserimento dal profilo estetico-architettonico (cfr. art. 27 NAPR). In sostanza, questo ordinamento avrebbe permesso alla ricorrente di rinnovare completamente, ampliandolo, il rustico presente sul fondo, come previsto ad esempio nel progetto fatto allestire nel 1984. O di vendere la proprietà ad una persona interessata ad eseguire quel genere di operazione. Certo, una simile disciplina edilizia non le ha dato facoltà di insediare in loco una nuova costruzione previa demolizione della vecchia stalla, ma tale sorta di restrizione non ha integrato gli estremi di un'espropriazione materiale per almeno due buone ragioni. Innanzi tutto perché il PR ha lasciato intatta la possibilità di usare in modo economicamente ragionevole la parte settentrionale del mappale e nel complesso non ne ha compromesso l'uso in misura tale da privare la proprietaria di una della facoltà discendenti dal suo diritto di proprietà; l'ha tutt'al più limitata nell'esercizio di detto diritto, ma non con una incidenza notevole ed insopportabile idonea a far insorgere un'espropriazione materiale. Secondariamente perché la limitazione vera e propria ha avuto una durata tutto sommato contenuta, e più precisamente sino all'approvazione della variante che il consiglio comunale di __________ aveva adottato nel 1997 al fine di includere il mapp. __________ in zona __________.\nQuanto al sacrificio particolare che __________ sostiene di aver sopportato, per escluderlo basta rinviare alla pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, aggiungendo che l'intensità dell'aggravio in discussione non è molto diversa da quella subita in tutto il Ticino da proprietari di fondi parzialmente edificati collocati in zona nucleo.\nSe ne deve dedurre, insieme al Tribunale di espropriazione, che nel settembre del 1992 l'azzonamento di cui è stato oggetto la part. __________ non ha generato espropriazione materiale e quindi non può essere riconosciuta indennità di sorta alla sua proprietaria. Questa conclusione solleva peraltro il Tribunale dall'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva invocata da entrambe le parti (comune di __________ e __________) convenute in causa dalla ricorrente.\n5. Stante quanto precede, il ricorso dev'essere respinto con la conseguente conferma del giudizio impugnato.\nLa tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 26 Cost.; 3, 5, 15 LPT; 7, 39, 50, 70 Lespr; 27 NAPR '90 di __________; 18, 28,\n31, 43 e 46 Pamm;\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è respinto.\n2. La tassa di giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente, con l'ulteriore obbligo di versare al comune di __________ identico importo per titolo di ripetibili.\n3. Nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.\n|\n4. Intimazione a: |\n__________ |\n|\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}