{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-15_2001-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17130&nX40_KEY=4932901&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ae83d724cf675d9181262f497d8b8169"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1999.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2001 50.1999.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2001 50.1999.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2001 50.1999.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:50:12", "Checksum": "34a382d4a5bbcf03dcf0c9bb3310fef9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2001 50.1999.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. In prima istanza l'insorgente ha esplicitamente fondato le proprie pretese sulla base di una presunta espropriazione materiale realizzatasi il 1° settembre 1992 conseguentemente all'inclusione del mapp __________ in zona NV (cfr. doc. 6, notifica di pretese 23.9.1992). In sentenza, il Tribunale di espropriazione ha negato che l'inserimento della proprietà __________ in zona NV avesse cagionato espropriazione materiale, ma è giunto alla conclusione che tale aggravio si era però verificato nel 1990, allorquando il terreno era stato collocato parte in zona AP-EP e parte al di fuori della zona edificabile. Sennonché il primo giudice ha interpretato erroneamente la situazione pianificatoria venutasi creare con l'approvazione del primo PR di __________, poiché nel 1990 i fondi \"edificabili\" posti all'interno del comprensorio di protezione istituito dal Cantone non sono stati oggetto di azzonamento, concretizzatosi solo nel 1992 con la variante che ha designato le singole zone di utilizzazione comprese in quella porzione di territorio. Nella sua risoluzione di approvazione del PR 90 di __________ il Governo aveva infatti annotato che il comprensorio di protezione era stato ripreso nel piano delle zone a titolo prettamente indicativo (sotto forma di zona speciale protezione monumenti storici; zona ZS), donde la direttiva impartita al comune di presentare al più presto una variante per definire con esattezza le caratteristiche delle zone che nel 1990 erano state genericamente indicate come edificabili all'interno del CPM (cfr. risoluzione no. 57 del 9.1.1990, p. 7 e il piano delle zone del PR 90). Ne segue che contrariamente a quanto supposto dal Tribunale di espropriazione il PR del 1990 non ha per nulla interessato lo statuto del mapp. __________, rimasto inalterato proprio in funzione della mancata pianificazione di dettaglio delle zone classificate come edificabili nel __________. Questa constatazione circa l'assenza di un intervento pianificatorio e di un qualsiasi mutamento rispetto al pregresso assetto del fondo porta immediatamente ad escludere che nel 1990 si sia verificato un evento costitutivo di espropriazione materiale. Non per nulla la ricorrente, perfettamente al corrente degli avvenimenti e della loro portata quale moglie dell'allora segretario comunale, ha sempre sostenuto che l'espropriazione materiale era stata ingenerata dalla variante entrata in vigore nel 1992.\n3. In questa sede __________ ribadisce fermamente tale posizione, ammettendo tuttavia che l'espropriazione materiale è venuta meno con il recente inserimento del mapp. __________ in zona R__________. Trattasi dunque di esaminare se all'insorgente debba essere corrisposta un'indennità per le restrizioni di cui sarebbe stato oggetto il fondo dal 1° settembre 1992 al 22 marzo 2000. Il riconoscimento di un qualsiasi indennizzo presuppone che il fondo sia stato colpito da un'espropriazione materiale in seguito decaduta. In simile evenienza, la dottrina e la giurisprudenza che si sono espresse sull'argomento concordano nel ritenere che così come previsto dalla legge in caso di rinuncia all'espropriazione formale (cfr. art. 7 cpv. 3 e 5 Lespr), l'espropriato ha diritto al risarcimento del danno subito, segnatamente al rimborso delle spese di patrocinio sopportate nel corso della procedura espropriativa. I proprietari che recuperano la componente edilizia dei loro fondi e beneficiano nel contempo dell'aumento del valore venale dei terreni sul mercato immobiliare possono aspirare al riconoscimento di un indennizzo di maggior ampiezza solo se provano che senza la restrizione avrebbero potuto trarre dal fondo un profitto superiore, in particolare edificandolo o vendendolo. La semplice possibilità di edificare o alienare il terreno non è però sufficiente. Soltanto la comprovata vanificazione di un progetto concreto può entrare in linea di conto (Catenazzi, Rinuncia ad un vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato in Il Ticino e il diritto, p. 222 e rinvii; Scolari, Commentario, N. 104 ad art. 6 LALPT; DTF 120 Ib 465 consid. 5e; 109 Ib 20 consid. 4, 268 consid. 2; RDAT II-1999 N. 39, I-1991 N. 53).\n4. Posto che a tutt'oggi il mapp. __________ è certamente edificabile e fruisce di un assetto pianificatorio e di parametri edificatori definiti in modo tanto chiaro quanto stabile, occorre quindi accertare se nel 1992 il fondo è stato effettivamente oggetto di una restrizione della proprietà equivalente ad espropriazione. Circostanza, questa, negata dalla prima istanza.\n4.1. Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50)."}