{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-15_2001-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17130&nX40_KEY=4932901&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ae83d724cf675d9181262f497d8b8169"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1999.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2001 50.1999.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2001 50.1999.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2001 50.1999.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:50:12", "Checksum": "34a382d4a5bbcf03dcf0c9bb3310fef9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2001 50.1999.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAmmessa la tempestività della domanda d'indennizzo ed evocata la definizione tradizionale di espropriazione materiale scaturita dalla giurisprudenza del Tribunale federale, il primo giudice ha stabilito che al momento dell'entrata in vigore del PR 1990 il mapp. __________ era stato colpito da espropriazione materiale siccome escluso dalla zona edificabile e parzialmente gravato da un vincolo AP-EP, specificando che eventuali indennità avrebbero dovuto essere versate dal comune quale ente incaricato della pianificazione locale. A mente del Tribunale di espropriazione, l'intera particella ha tuttavia riacquistato la propria edificabilità a seguito della variante di PR approvata nel 1992 che l'ha collocata in zona NV. Nessuna indennità sarebbe pertanto dovuta alla proprietaria. Neppure per titolo di espropriazione materiale temporanea, poiché __________ non solo non ha subito danni in relazione al valore della proprietà, ma ha per di più beneficiato dell'aumento di quel valore sul locale mercato immobiliare.\nE. Avverso questa pronunzia __________ è insorta mediante ricorso 15 dicembre 1999 innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le richieste avanzate in prima istanza.\nEvocati i fatti e le tappe salienti del tormentato iter che ha contraddistinto la pianificazione della sua proprietà, la ricorrente ha rivendicato anche in questa sede un indennizzo per titolo di espropriazione materiale quantificato in fr. 200'000.-, evidenziando la gravità della restrizione provocata dall'inserimento della part. __________ in zona NV. Questo collocamento renderebbe infatti impossibile lo sfruttamento a fini edilizi dell'intero fondo, manifestamente destinato per posizione, ampiezza e conformazione ad accogliere nuove costruzioni. Nella denegata ipotesi in cui l'inserimento in zona NV non fosse da considerare particolarmente grave, secondo l'insorgente si giustificherebbe comunque l'assegnazione di un'indennità di espropriazione materiale per non farle sopportare un sacrificio particolare in urto al principio della parità di trattamento.\nQuanto al debitore dell'indennizzo, la ricorrente ha ribadito la volontà di convenire in causa il Cantone nella misura in cui si dovesse accertare che la limitazione dell'edificabilità del mapp. __________ è da ascrivere alle misure di protezione del complesso monumentale di __________ adottate dallo Stato nel 1990.\nF. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento del gravame, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.\nAd identica conclusione è pervenuto il comune di __________, il quale ha avversato le tesi dell'insorgente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso.\nAnche lo __________ ha proposto la reiezione dell'impugnativa, contestando nuovamente la propria legittimazione passiva.\nG. In fase istruttoria questo Tribunale ha compulsato il piano delle zone originale approvato dal Consiglio di Stato il 9 gennaio 1990, estraendone una fotocopia parziale che è stata acquisita agli atti. Ha inoltre accertato d'ufficio gli accadimenti che hanno interessato il mapp. __________ dopo l'inoltro dell'impugnativa, segnatamente il fatto che il 22 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha approvato la variante di PR adottata il 13 novembre 1997 dal consiglio comunale di __________ al fine di includere la proprietà __________ in zona __________. Informato della situazione, il legale della ricorrente ha comunicato di mantenere il gravame nell'intento di ottenere un risarcimento di fr. 100'500.- a titolo di espropriazione materiale temporanea.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.\nIl gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio in fase istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm)."}