{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-15_2001-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17130&nX40_KEY=4932901&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ae83d724cf675d9181262f497d8b8169"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1999.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2001 50.1999.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2001 50.1999.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2001 50.1999.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:50:12", "Checksum": "34a382d4a5bbcf03dcf0c9bb3310fef9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2001 50.1999.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 15 dicembre 1999 di\n|\n|\n__________ patr. da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla decisione 15 novembre 1999 (no. 394/75) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale inoltrata il 23 settembre 1992 dall'insorgente relativamente al proprio mappale no. __________ RF di __________ (ora __________); |\nviste le risposte:\n- 27 dicembre 1999 del Tribunale di espropriazione;\n- 27 gennaio 2000 del comune di __________;\n- 29 gennaio 2000 dello __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. Nel 1985 __________ è diventata proprietaria dell'odierno mapp. __________ di __________, un fondo di complessivi mq 1'145 nato dalla riunione dei contigui mapp. __________ e __________ così censito a RF:\nstalla mq 73\nterreno annesso mq 1072\nLa particella, pianeggiante e di forma regolare, è posta ai piedi del collina sulla quale si erge la Chiesa di __________ __________ e verso S-E confina con il campo sportivo comunale. La costruzione esistente, un rustico in stato di deperimento, è situata sul lato opposto, a diretto contatto con il confine N-O del fondo.\nB. a) Con decreto esecutivo 16 maggio 1990 fondato sugli allora vigenti art. 12 LMS e 24 RALMS il Consiglio di Stato ha stabilito un comprensorio di protezione del complesso monumentale di __________ al fine di proteggere formalmente l'integrità, la dignità e la visualità delle chiese di __________, di __________ e di __________, nonché gli spazi adiacenti a questi edifici iscritti nell'elenco dei monumenti storici ed artistici del Canton Ticino. All'interno del perimetro del comprensorio di protezione sono state quindi fissate delle zone edificabili, rispettivamente delle zone bandite alla costruzione.\nLa part. __________ è venuta a trovarsi nella zona edificabile posta sotto la Chiesa di __________.\nb) Il PR di __________ entrato in vigore il 9 gennaio 1990 si era limitato ad indicare il comprensorio oggetto del piano di protezione cantonale, cosicché il Consiglio di Stato aveva invitato il comune a presentare al più presto una variante per definire con esattezza le caratteristiche delle zone genericamente ed indicativamente designate come edificabili all'interno del CPM (cfr. risoluzione no. 57 del 9.1.1990, p. 7).\nc) La modifica di PR è stata adottata dal consiglio comunale di __________ il 2 aprile 1990 e approvata dal Governo il 1° settembre 1992, con il conseguente inserimento della proprietà __________ in zona NV. Le NAPR in vigore all'epoca (art. 27) specificavano che nella zona NV erano ammesse trasformazioni, riattazioni e ricostruzioni di edifici esistenti, accompagnate all'occorrenza da piccoli aumenti della volumetria nei limiti di un opportuno inserimento dal profilo estetico-architettonico. La stessa norma indicava inoltre che nuove costruzioni potevano sorgere unicamente se contribuivano a completare il tessuto urbanistico del nucleo.\nLa proprietaria del mapp. __________ ha impugnato tale assetto pianificatorio dolendosi dell'impossibilità di erigere nuove costruzioni su un fondo perfettamente idoneo ad ospitarne, ma il suo ricorso è stato respinto dal Consiglio di Stato contestualmente all'approvazione della variante di PR.\nd) Con messaggio dell'8 ottobre 1997 il municipio ha nondimeno proposto al consiglio comunale l'adozione di una modifica al PR volta ad assegnare la part. __________ alla zona __________. Accolto il mese seguente dal legislativo, il progetto è stato tuttavia avversato sin davanti al Tribunale federale dal marito di __________, a mente del quale la popolazione non era stata debitamente informata riguardo alle varianti presentate. Esaurito il contenzioso, il nuovo assetto pianificatorio è infine entrato in vigore il 22 marzo 2000.\nC. Preso atto dell'inclusione del proprio fondo in zona NV, con istanza 23 settembre 1992 __________ ha convenuto in giudizio il comune di __________, lo __________ e la Confederazione innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, postulando il riconoscimento di un congruo indennizzo per titolo di espropriazione materiale.\nIn risposta il municipio di __________ ha comunicato tra l'altro che lo statuto pianificatorio del mapp. __________ sarebbe stato riesaminato nell'ambito dell'imminente procedura di revisione del PR.\nAll'udienza di conciliazione del 2 dicembre 1992 lo Stato ha contestato la propria legittimazione passiva, mentre il comune si è impegnato ad allestire nei tempi più brevi possibili una variante per collocare la proprietà __________ in zona __________, per cui le parti hanno concordato una sospensione della causa.\nCon scritto 31 gennaio 1994 l'attrice ha sollecitato la riattivazione del procedimento, ribadendo le proprie pretese risarcitorie. Il convenuto, di rimando, ha chiesto al Tribunale di espropriazione di coinvolgere nel contenzioso il Cantone e la Confederazione.\nNel susseguente, duplice scambio di allegati, all'udienza del 21 novembre 1996, così come in sede di conclusioni, le parti le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande. Lo __________, dal canto suo, ha sostenuto che eventuali oneri espropriativi avrebbero dovuto essere assunti in toto dal comune quale autore del proprio piano di utilizzazione.\nD. Esaurite tutte le formalità processuali, con sentenza 15 novembre 1999 il Tribunale di espropriazione ha respinto l'istanza di __________ ritenendo che la part. __________ era stata colpita da espropriazione materiale dal 1990 al 1992, ma che la sua proprietaria non aveva subito alcun pregiudizio risarcibile."}