{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-04-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-13_2002-04-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17128&nX40_KEY=4930174&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5d8cc9ec306416ad8cb4d0420502b646"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1999.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.04.2002 50.1999.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.04.2002 50.1999.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.04.2002 50.1999.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:00:54", "Checksum": "8ddb734bfc8e4954fe1fc94c7dd4917b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.04.2002 50.1999.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 9 dicembre 1999 del\n|\n|\n__________ patr. da: avv. dott. __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla decisione 8 novembre 1999 (no. 49/98-173) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà di ca. 100 mq del mapp. __________ di __________ in vista della sistemazione stradale di via __________; |\nviste le risposte:\n- 28 dicembre 1999 del Tribunale di espropriazione;\n- 24 gennaio 2000 di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nche __________ è proprietario del mapp. __________ di __________, un fondo di sagoma regolare posto in località __________, a margine di via __________; la proprietà, ampia 1442 mq, è inclusa in zona R__________ ed ospita uno stabile d'appartamenti composto di sette piani abitativi e due piani interrati realizzato nel 1987/88;\nche una volta approvati i progetti definitivi attinenti alla sistemazione stradale di via __________, il comune di __________ - mediante avviso personale 11 gennaio 1999 e pubblicazione degli atti (relazione tecnica e preventivo, progetto dell'opera, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità) - ha promosso l'espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio anche 100 mq della part. __________, per i quali ha offerto fr. 600.- il mq;\nche il 9 febbraio 1999 il proprietario ha per contro notificato una pretesa di fr. 850.- il mq per il terreno, sollecitando nel contempo un ulteriore indennizzo di fr. 40'000.- per la soppressione di alcuni posteggi, oltre al ripristino dell'accesso veicolare e il mantenimento dell'accesso ai magazzini della ditta __________ durante i lavori;\nche all'udienza di conciliazione del 27 aprile 1999 l'ente espropriante ha garantito il mantenimento degli accessi; in quella stessa occasione le parti hanno concordato l'immediata anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati, riconfermandosi per il resto nelle rispettive posizioni avverse;\nche esaurite le formalità processuali, con sentenza 8 novembre 1999 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute al proprietario del mapp. __________, riconoscendogli fr. 1'203.- il mq per i 90 mq esclusi a suo tempo dal computo della superficie edificabile del fondo e fr. 842.-/mq per l'area restante dedotta in esproprio (10 mq), considerata di natura complementare;\nche mediante ricorso 9 dicembre 1999 il comune di __________ ha impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennizzo accordato dall'istanza inferiore per l'esproprio parziale del mapp. __________ venga definito in fr. 300.- il mq al massimo; a mente del ricorrente, tutta la superficie espropriata sarebbe di natura complementare, per cui il suo valore non potrebbe superare la metà di quello edilizio pieno, quantificabile in ca. 600.- fr. il mq;\nche il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione è pervenuto __________, il quale ha avversato partitamente le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in seguito;\nche in sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande;\nche nel corso di un'udienza tenutasi il 22 novembre 2001 il giudice delegato ha invitato le parti ad intavolare delle trattative in vista di un componimento bonale della controversia, atteso che il secondo piano interrato dell'immobile è stato oggetto di rilevanti modifiche di utilizzazione rispetto a quella primitiva autorizzata, dando luogo ad una sovraedificazione abusiva e ad un contenzioso di natura edilizia (cfr. STA 7.11.2000 in re __________) che avrebbe potuto influire sulla commisurazione dell'indennizzo espropriativo;\nche dopo articolate negoziazioni, il municipio di __________ e __________ sono addivenuti alla stipulazione del seguente accordo datato 27 marzo 2002:\n\"Premesso che:\na- In data 2/3.3.1987 il Municipio di __________ ha rilasciato una licenza edilizia per l'edificazione della part. n. __________ RFD. La licenza approvava sei posteggi e un deposito nel piano seminterrato del sub. F.\nb- Con scritto 17.12.1987 il Municipio comunicava a __________ che \"a seguito di sopralluogo da parte del nostro Ufficio tecnico, le comunichiamo che il locale deposito in oggetto può essere utilizzato dalla sua ditta\".\nc- Con sopralluogo del 1.3.2000, l'Ufficio tecnico ha rilevato un'utilizzazione non conforme a quanto stabilito nella licenza edilizia del 2/3.3.1987.\nd- Con decisione 13.3.2000 il Municipio di __________ ha ordinato a __________ l'immediata sospensione di ogni e qualsiasi attività al piano seminterrato della part. __________ non conforme alla licenza edilizia 2/3 marzo 1987 e ha fissato un termine di 15 giorni per presentare una domanda di costruzione in sanatoria.\ne- Contro questa decisione __________ ha ricorso al Consiglio di Stato sostenendo in sintesi che lo scritto 17.12.1987 sarebbe una licenza edilizia e che in ogni modo i diritti del Municipio a chiedere il ripristino sarebbero prescritti. Il Municipio ha contestato tali asserzioni sostenendo che lo scritto 17.12.1987 non era una formale licenza edilizia e che non sarebbe intervenuta la prescrizione dei diritti al ripristino, valendo unicamente la nuova legge edilizia cantonale."}