STA 18.8.1998 in re Stato del Canton Ticino c. G.). La prima istanza ha accertato che l'intervento espropriativo comporterà la soppressione di due posteggi esterni, ma non ha accordato alcuna indennità per tale titolo poiché il reddito capitalizzato proveniente dalla loro locazione risultava inferiore al valore della superficie espropriata. Rifacendo lo stesso calcolo in base alle cifre stabilite al considerando precedente emerge tuttavia che l'indennità pagata per l'area occupata da ogni posteggio situato nella fascia colpita dalla servitù di passo (fr. 602.- x 2,20 x 3,80 = fr. 5'032.70) non raggiunge il provento capitalizzato che esso fornisce (fr. 7'384.60). La differenza (fr.