{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-04-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-12_2002-04-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17127&nX40_KEY=4930081&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bc75f124c06d09d06b466c71a812a776"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1999.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.04.2002 50.1999.12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.04.2002 50.1999.12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.04.2002 50.1999.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:42:04", "Checksum": "b605770a5507c0a8ee979da82fb89ba6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.04.2002 50.1999.12\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi . Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.\n5. Il Tribunale di espropriazione non ha rinvenuto contrattazioni realizzate a ridosso del dies aestimandi relative a fondi R__________ di __________. La ragione è ovvia e va ricercata nella depressione che ha contraddistinto il mercato immobiliare ticinese dopo il vistoso crollo intervenuto nel corso del 1990 e l'ulteriore ribasso verificatosi nei due anni seguenti. Piombato al livello del 1984 dopo l'esplosione della bolla speculativa formatasi nella seconda metà degli anni '80, il settore si è mantenuto sostanzialmente stabile per circa un decennio, dando qualche segno di leggera quanto effimera ripresa solo nel 1993 e nel 1995. Durante il 1999 si è tuttavia manifestata una nuova, marcata tendenza al rialzo (+ 11,8% rispetto al 1998) che lascia ben sperare per una crescita costante nel futuro (cfr. USTAT, Informazioni statistiche 2000/4, p. 12 ss., in particolare il grafico 1 attinente ai valori nominali e reali delle transazioni immobiliari realizzate in Ticino dal 1979 al 1999).\nLe indagini effettuate a RF dalla prima istanza hanno tuttavia permesso di appurare che a __________ le ultime contrattazioni di terreni __________ risalgono al 1990 e che il prezzo medio pagato nell'ambito delle uniche due compravendite realizzate all'epoca è stato di 1'203.- il mq. Nel dettaglio, i prezzi soluti dagli acquirenti di questi fondi sono stati di:\nfr. 1'109.21 il mq per il mapp. __________, di 2930 mq, situato in via __________ a meno di cento metri dal mapp. __________ (iscr. a RF il __________);\nfr. 1'298.13 il mq per il mapp. __________, di 4853 mq, situato in via __________, ad una cinquantina di metri in linea d'aria dal mapp. __________ (iscr. a RF l'__________)."}