{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-04-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-12_2002-04-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17127&nX40_KEY=4930081&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bc75f124c06d09d06b466c71a812a776"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1999.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.04.2002 50.1999.12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.04.2002 50.1999.12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.04.2002 50.1999.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:42:04", "Checksum": "b605770a5507c0a8ee979da82fb89ba6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.04.2002 50.1999.12\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n15 aprile 2002 |\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 9 dicembre 1999 del\n|\n|\n__________ patr. da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla decisione 8 novembre 1999 (no. 49/98-176) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà di ca. 260 mq del mapp. __________ del __________. __________ in vista della sistemazione stradale di via __________ me; |\nviste le risposte:\n- 28 dicembre 1999 del Tribunale di espropriazione;\n- 27 gennaio 2000 del __________;\npreso atto della replica 8 marzo 2000 del comune di __________ e delle dupliche:\n- 16 marzo 2000 del Tribunale di espropriazione;\n- 10 aprile 2000 del __________. __________, __________;\nesperiti gli opportuni accertamenti;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. Il __________ è proprietario del mapp. __________ di __________, un fondo di sagoma regolare posto in località __________, a margine di via __________.\nLa proprietà, ampia 1027 mq e gravata da un diritto di passo con ogni veicolo lungo il suo confine E, è inclusa in zona __________ ed ospita una palazzina di reddito di sei piani realizzata nel 1988 .\nB. Una volta approvati i progetti definitivi attinenti alla sistemazione stradale di via __________, il comune di __________ - mediante avviso personale 11 gennaio 1999 e pubblicazione degli atti (relazione tecnica e preventivo, progetto dell'opera, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità) - ha promosso l'espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 260 mq della part. __________, per i quali ha offerto fr. 584.- il mq.\nIl 17 febbraio 1999 il proprietario ha per contro notificato una pretesa di fr. 730.- il mq per il terreno, sollecitando nel contempo un ulteriore indennizzo di fr. 326'400.- per la perdita della locazione dei propri parcheggi dovuta alla prevista costruzione di un posteggio pubblico sul contiguo mapp. __________.\nAll'udienza di conciliazione tenutasi il 27 aprile 1999 il Tribunale di espropriazione ha accertato che in conseguenza dell'esproprio la proprietà avrebbe perso due posteggi esterni. In quella stessa occasione le parti hanno concordato l'immediata anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati, riconfermandosi per il resto nelle rispettive posizioni avverse.\nC. Esaurite le formalità processuali, con sentenza 8 novembre 1999 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute al proprietario del mapp. __________.\nEsperite le usuali indagini a RF, il primo giudice ha constatato innanzi tutto che a __________ le ultime contrattazioni di terreni __________ risalivano al 1990 e che il prezzo medio pagato nell'ambito delle uniche due compravendite effettuate all'epoca era stato di 1'203.- il mq. Partendo dal presupposto che dopo il crollo verificatosi alla fine degli anni '80 il mercato si era sostanzialmente stabilizzato, ha quindi riconosciuto all'espropriato fr. 1'203.- il mq per i 237 mq esclusi a suo tempo dal computo della superficie edificabile del fondo e fr. 842.-/mq per l'area restante (23 mq), considerata di natura complementare.\nQuanto alla svalutazione della porzione residua, il Tribunale di espropriazione ha negato che l'intervento espropriativo in quanto tale fosse suscettibile di provocare un calo degli introiti derivanti dalla locazione dei posteggi di cui è dotato lo stabile al mapp. __________ ed ha dunque respinto la relativa richiesta d'indennità avanzata dall'espropriato. Parimenti, non gli ha accordato alcun risarcimento per la soppressione dei due parcheggi, atteso che il loro reddito capitalizzato risultava inferiore al valore venale della superficie espropriata.\nD. Mediante ricorso 9 dicembre 1999 il comune di __________ ha impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennizzo accordato dall'istanza inferiore per l'esproprio parziale del mapp. __________ venga definito in fr. 10.- il mq per la parte adibita a strada e in fr. 292.-/mq (50% del valore edilizio pieno) per la porzione restante.\nIn sostanza l'insorgente ha rimproverato al primo giudice una scorretta applicazione del metodo statistico-comparativo. A suo parere, le particelle __________ e __________ prese in considerazione per l'estimo non hanno le stesse caratteristiche del fondo dedotto in esproprio e sono state compravendute a fini speculativi in epoca troppo lontana dal dies aestimandi. Tenuto conto delle indennità pagate nel 1988 per l'espropriazione dei terreni posti in via __________ (al massimo fr. 560.-/mq), delle pretese notificate dai proprietari coinvolti nel presente procedimento (da 710.- a 850.- fr./mq) e delle stime dimostratesi attendibili operate dal pianificatore del comune ai fini della stesura del programma di realizzazione del PR (fr. 750.- il mq per la zona __________), il valore venale medio dei fondi posti in via __________ non sarebbe superiore a fr. 700.- il mq, mentre quello edilizio pieno della proprietà __________ si fisserebbe in fr. 584.- il mq, cifra corrispondente all'80% del valore di stima. La maggior parte del terreno espropriato (180 mq) è tuttavia gravata da un diritto di passo veicolare a favore del vicino mapp. __________, per cui andrebbe indennizzata con soli fr. 10.- il mq. La superficie restante (80 mq), di tipo complementare, giustificherebbe invece un risarcimento di fr. 292.- il mq, ossia la metà del valore edilizio pieno."}