principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm. La ricorrente non poteva quindi aspirare al riconoscimento di ripetibili piene. Il fatto che sia stata sollevata a torto dal pagamento di una parte della tassa di giustizia consente peraltro a questo Tribunale di non assegnarle la maggior indennità cui avrebbe diritto a dipendenza della fondatezza delle critiche sollevate in tema di anticipata immissione in possesso. Quanto alle spese di perizia privata affrontate pendente causa, trattasi di esborsi legati all'estimo che esulano dal presente giudizio e sulla cui eventuale rifusione si dovrà pronunciare il Tribunale di espropriazione al momento della fissazione delle indennità. 10.