Orbene, il rappresentante della ricorrente ha operato con diligenza nell'ambito di una pratica di espropriazione formale che a prescindere dalla esasperata litigiosità di taluni suoi protagonisti non presentava soverchie difficoltà fattuali o giuridiche. Se ne deve concludere che l'indennità di patrocinio riconosciuta dal Tribunale di espropriazione per la sola fase di opposizione non presta il fianco a critiche di sorta. Ben ponderate le circostanze, la somma allocata si avvera tutto sommato ossequiosa dei criteri che informano la quantificazione di questa particolare indennità in ambito espropriativo e certamente rispondente al concetto di equità ancorato all'art. 73 Lespr.