in tal caso dovrà quindi eseguire picchettamenti e modinature (se non ricorrono le eccezioni previste all'art. 23 cpv. 2 Lespr), nonché pubblicare gli atti, comprensivi di una relazione sull'opera e un progetto dal quale risultino la natura, l'ubicazione, l'estensione e il costo dell'opera medesima (art. 21 lett. a e lett. b Lespr). Se la pubblica utilità dell'opera viene riconosciuta in occasione di un procedimento autonomo, ad esempio nell'ambito dell'approvazione di un PR, basterà tuttavia a una relazione succinta e un progetto di massima senza l'indicazione dei costi (art. 22 Lespr).