espropriazione materiale) risulta superiore ad un terzo del valore del terreno stesso (art. 6 cpv. 1 Lespr); condizione, quest'ultima, che si realizza praticamente in tutti i casi ove l'espropriazione materiale si identifica nella perdita della componente edilizia di un fondo. Se l'ente espropriante non postula l'esproprio formale durante il contenzioso di espropriazione materiale, potrà sempre farlo più tardi assumendo l'usuale posizione di attore in seno ad una procedura avviata secondo le formalità degli art. 20 ss. Lespr: in tal caso dovrà quindi eseguire picchettamenti e modinature (se non ricorrono le eccezioni previste all'art. 23 cpv.