In effetti, la censura andava tutt'al più avanzata in sede pianificatoria, non al momento dell'espropriazione e della notifica delle pretese di indennità. Allorquando un ente pubblico abbisogna di un determinato terreno per soddisfare un'esigenza della collettività, può espropriare subito il proprietario interessato in via formale (art. 2 Lespr) dimostrando la pubblica utilità dell'operazione ed acquisire il fondo previo versamento dell'equa indennità prevista dall'art. 26 cpv. 2 Cost (cfr. pure art. 9 Lespr). In applicazione dell'art. 3 cpv.