ed è stata formulata in esito ad un ragionamento perfettamente sostenibile, nel contesto che la ospita rientra senz'altro nei limiti dell'ammissibile. Questo Tribunale comprende che la terminologia utilizzata possa aver urtato la suscettibilità della ricorrente, ma non ravvisa nel passaggio incriminato gli estremi della contumelia suscettibili di giustificare il sollecitato intervento censorio. L'istanza d'intersecazione viene pertanto respinta, fatta salva e riservata all'espropriata la facoltà di deferire il legale del comune innanzi alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati. 3.