In tema di disattenzione del principio della proporzionalità, l'insorgente ha riaffermato che l'ente pubblico non ha bisogno di espropriare nella misura prevista, ritenuta in particolare l'abbondanza di terreno di cui dispone il comune per soddisfare le proprie esigenze. L'espropriata ha pure riproposto la problematica relativa alla completazione dell'esproprio materiale in via formale, negando all'ente pubblico la facoltà di postulare l'espropriazione formale dell'area vincolata in base all'art. 6 Lespr. Lo stesso dicasi della domanda di modifica dei piani, formulata anche in questa sede al fine di raggruppare in un'unica particella le porzioni del mapp.