{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-02-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-10_2002-02-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17125&nX40_KEY=4711432&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d2d575e6b03f11719cb166c88c7cefec"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["50.1999.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 04.02.2002 50.1999.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 04.02.2002 50.1999.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.02.2002 50.1999.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:25:18", "Checksum": "5a1f998976dd8b29a4f902eb11366f8a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.02.2002 50.1999.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAi sensi dell'art. 73 Lespr le spese di procedura sono di regola interamente a carico dell'ente espropriante, che è tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili; una ripartizione delle spese e la rinuncia all'assegnazione di ripetibili è consentita qualora le pretese dell'espropriato fossero manifestamente esagerate o infondate. Le ripetibili sono destinate al risarcimento del pregiudizio costituito dalle spese oggettivamente indispensabili che l'espropriato si è trovato costretto ad affrontare per assicurare un'adeguata difesa dei propri interessi (Hess-Weibel, op. cit., N. 3 ad art. 115 LFespr). L'indennità non copre necessariamente l'integrità dei costi sopportati: deve essere equa, adeguata all'impegno richiesto e alla difficoltà della vertenza piuttosto che al valore litigioso, che non è dunque decisivo (DTF 111 Ib 97 consid. 2c-d; RDAT I-1992 N. 62; Hess-Weibel, op. cit., N. 4 ad art. 115 LFespr).\nIn concreto, non si può fare a meno di osservare innanzi tutto che il rappresentante dell'espropriata non è un avvocato e non è neppure una giurista che svolge pratica legale. Egli non può quindi riferirsi alla TOA né per il calcolo degli onorari da fatturare ai propri clienti, né per la commisurazione delle ripetibili da rivendicare in giudizio. Ferma questa premessa, l'indennità di patrocinio di prima istanza va quindi fissata in funzione dell'assistenza prestata dal patrocinatore e della peculiarità della causa, senza dimenticare che all'espropriata pertoccheranno ulteriori ripetibili al momento in cui il Tribunale di espropriazione emanerà il giudizio sulle indennità. Orbene, il rappresentante della ricorrente ha operato con diligenza nell'ambito di una pratica di espropriazione formale che a prescindere dalla esasperata litigiosità di taluni suoi protagonisti non presentava soverchie difficoltà fattuali o giuridiche.\nSe ne deve concludere che l'indennità di patrocinio riconosciuta dal Tribunale di espropriazione per la sola fase di opposizione non presta il fianco a critiche di sorta. Ben ponderate le circostanze, la somma allocata si avvera tutto sommato ossequiosa dei criteri che informano la quantificazione di questa particolare indennità in ambito espropriativo e certamente rispondente al concetto di equità ancorato all'art. 73 Lespr. Tanto più che l'espropriata è rimasta soccombente nel contenzioso di intersecazione nel quale ha deciso di gettarsi assumendosi il rischio di causa anche e soprattutto con riferimento agli oneri processuali, oneri che non soggiacciono alla disciplina speciale dell'art. 73 Lespr, ma vanno ripartiti come in una normale procedura amministrativa a dipendenza dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm. La ricorrente non poteva quindi aspirare al riconoscimento di ripetibili piene. Il fatto che sia stata sollevata a torto dal pagamento di una parte della tassa di giustizia consente peraltro a questo Tribunale di non assegnarle la maggior indennità cui avrebbe diritto a dipendenza della fondatezza delle critiche sollevate in tema di anticipata immissione in possesso.\nQuanto alle spese di perizia privata affrontate pendente causa, trattasi di esborsi legati all'estimo che esulano dal presente giudizio e sulla cui eventuale rifusione si dovrà pronunciare il Tribunale di espropriazione al momento della fissazione delle indennità.\n10. La regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono comunque applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re S./Comune di __________ __________).\nLa tassa di giustizia viene dunque ripartita tra le parti in funzione del rispettivo grado di soccombenza (art. 28 PAmm). Al resistente patrocinato da un legale vanno riconosciute ripetibili commisurate in funzione dell'esito del gravame (art. 31 PAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 26, 40 LALPT; 1, 2, 3, 5, 8, 20 ss., 23, 24, 45, 47, 50, 61, 70, 73 Lespr; 18, 28, 31, 43 e 49 PAmm;\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§. Di conseguenza il dispositivo 3 della decisione 23 agosto 1999 (no. 488/47) del Tribunale di espropriazione della giuri- sdizione sopracenerina è annullato, limitatamente alla con- cessione dell'anticipata immissione in possesso.\n2. La tassa di giudizio di fr. 900.- è posta a carico del comune nella misura di fr. 300.-- e per il rimanente a carico della ricorrente, con l'ulteriore obbligo di versare all'ente espropriante fr. 800.- a titolo di ripetibili.\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}