{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-02-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-10_2002-02-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17125&nX40_KEY=4930569&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d2d575e6b03f11719cb166c88c7cefec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1999.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 04.02.2002 50.1999.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 04.02.2002 50.1999.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.02.2002 50.1999.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:44:47", "Checksum": "b9e2e4de8ccc4f4aaaeb1649da8b1c7a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.02.2002 50.1999.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria sulla scorta degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm), dai quali dev'essere tuttavia stralciata la replica irrita 11 luglio 1999 che l'insorgente ha prodotto senza esserne autorizzata (cfr. art. 49 cpv. 3 PAmm) al termine dello scambio di allegati.\n2. Istanza di intersecazione\nLa PAmm non contiene norme esplicite circa il contegno rispettoso che le parti ed i loro patrocinatori devono mantenere in giudizio. Ciò non toglie tuttavia che così come nel processo civile, anche nella causa amministrativa le parti ed i loro patrocinatori hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando sia l'avversario che il giudice; in particolare, è fatto loro obbligo di non offendere le convenienze e di non far uso di espressioni irriguardose od offensive nelle comparse scritte. Trattasi di un principio ovvio, sgorgante dal comune senso di correttezza e di buona educazione, sul quale non mette conto di disquisire lungamente, tanto più che il Codice professionale dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino riprende sostanzialmente gli stessi concetti.\nIn concreto, la ricorrente chiede di stralciare dalle conclusioni presentate dal comune una frase [L'espropriata … con ogni evidenza … ha un rapporto turbato (gestört) con le regole della buona fede\"] con la quale in buona sostanza le si rimprovera sarcasticamente un agire poco rispettoso del principio della buona fede. La locuzione, per quanto sconveniente possa apparire in forma estrapolata, non trascende tuttavia la decenza. A prescindere dal fatto che richiama un concetto tipicamente giuridico (cfr. art. 2 CCS) ed è stata formulata in esito ad un ragionamento perfettamente sostenibile, nel contesto che la ospita rientra senz'altro nei limiti dell'ammissibile.\nQuesto Tribunale comprende che la terminologia utilizzata possa aver urtato la suscettibilità della ricorrente, ma non ravvisa nel passaggio incriminato gli estremi della contumelia suscettibili di giustificare il sollecitato intervento censorio.\nL'istanza d'intersecazione viene pertanto respinta, fatta salva e riservata all'espropriata la facoltà di deferire il legale del comune innanzi alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati.\n3. Conformità delle opere con l'assetto pianificatorio\nL'impugnativa all'esame si impernia in gran parte su di un'argomentazione di natura pianificatoria laddove propugna senza risparmio una difformità tra le opere previste dal comune e la destinazione conferita dal PR alla superficie colpita dal vincolo AP-EP. Identica censura era stata invero sollevata nell'ambito della procedura di contestazione della licenza edilizia. Argomentazioni identiche a quelle svolte nella sentenza del 14 agosto 2001 di questo Tribunale saranno pertanto esposte qui di seguito per respingerla.\nIl piano delle zone del PR di __________ approvato dal Consiglio di Stato il 12 aprile 1988 prevede che nella zona AP-EP in località __________ vengano insediati un posteggio, una nuova chiesa, un centro scolastico e culturale, sale multiuso e ulteriori altri servizi, in aggiunta alle infrastrutture già esistenti (chiesa, casa parrocchiale, cimitero, casa dei bambini, parco giochi, giardino pubblico). Ancorché in parte approssimative, simili denominazioni si avverano del tutto corrette e legittime nella misura in cui indicano con sufficiente chiarezza il fine perseguito dalla creazione della zona AP-EP (DTF 113 Ia 464). D'altra parte, se nel piano delle zone i fondi gravati dal vincolo EP in località __________ appaiono riservati per gli scopi appena citati, in altri atti pianificatori vengono destinati alla realizzazione di opere definite con ancor maggiore precisione. Nel rapporto di pianificazione del PR __________ si accenna in particolare alla costruzione di una palestra, di sale riunioni e esposizioni, di una biblioteca e di rifugi di protezione civile (cfr. p. 19). Parimenti nella relazione tecnico-economica (p. 13), che è atto ufficiale e che all'epoca della sua approvazione era addirittura parte integrante del PR giusta l'art. 17 LE 1973. Le opere progettate dal comune (sala multiuso e palestra) corrispondono quindi a quelle contemplate e sancite dal PR.\nQuand'anche così non fosse, la discrepanza sarebbe sottile e non darebbe adito a censure di pregio, atteso che il TF - in due casi ticinesi - ha già avuto modo di confermare la legittimità di operazioni volte alla realizzazione di un edificio di interesse pubblico che non corrispondeva più esattamente a quello previsto in origine dal PR (STF 26 maggio 2000 in re D. c. comune di __________; DTF 121 II 305, RDAT I-1996 N. 45).\n4. Interesse pubblico"}