{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-02-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-10_2002-02-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17125&nX40_KEY=4930569&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d2d575e6b03f11719cb166c88c7cefec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1999.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 04.02.2002 50.1999.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 04.02.2002 50.1999.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.02.2002 50.1999.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:44:47", "Checksum": "b9e2e4de8ccc4f4aaaeb1649da8b1c7a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.02.2002 50.1999.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nMediante istanza 25 maggio 1999 il comune ha richiesto l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati. La proprietaria del mapp. __________ si è opposta alla concessione di tale beneficio, ribadendo la sua avversione in sede di conclusioni e all'udienza del 23 giugno 1999. Il 22 luglio successivo l'espropriata ha chiesto peraltro di intersecare dalle conclusioni dell'ente pubblico la frase \"L'espropriata … con ogni evidenza … ha un rapporto turbato (gestört) con le regole della buona fede\".\nF. Con pronunzia 23 agosto 1999 il Tribunale di espropriazione ha respinto l'istanza di intersecazione, l'opposizione all'esproprio e la domanda di modifica dei piani, da un lato, e accordato all'ente pubblico l'anticipata immissione in possesso di una porzione di ca. 7'250 mq del fondo espropriato, dall'altro.\nIl primo giudice ha negato innanzi tutto che il comune avesse inserito nell'allegato di conclusioni espressioni sconvenienti suscettibili di essere intersecate.\nQuanto all'opposizione, il Tribunale di espropriazione ha escluso in sostanza che il progetto di massima presentato dal comune giusta l'art. 22 Lespr - ovvero il piano di indirizzo _________ - disattendesse la destinazione sancita in sede pianificatoria e che la proprietaria del mapp. __________ potesse contestare in sede espropriativa la pubblica utilità di un'opera contemplata dal PR. In tema di modifica dei piani, ha rigettato la domanda siccome mirante in pratica a rimettere in discussione il tracciato del vincolo, chiaramente definito nel contesto della procedura pianificatoria.\nRiferendosi all'art. 51 Lespr il giudice di prime cure ha infine accolto la richiesta di anticipata immissione in possesso formulata dal comune per evitare pregiudizievoli ritardi, atteso che l'inizio dei lavori non avrebbe cagionato all'espropriata un danno di natura irreparabile.\nG. Mediante ricorso 20 settembre 1999 l'espropriata ha impugnato la predetta sentenza innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le stesse questioni sollevate senza successo in prima istanza.\nRiassunti minuziosamente i fatti, la ricorrente ha rinnovato innanzi tutto la sua richiesta di intersecazione della frase \"L'espropriata … con ogni evidenza … ha un rapporto turbato (gestört) con le regole della buona fede\" contenuta nelle conclusioni del comune.\nIn seguito, ha ribadito che le opere progettate dall'ente pubblico disattendono il requisito dell'interesse pubblico, ricordando che il PR crea solo una mera presunzione della loro pubblica utilità, che può essere distrutta dalla prova del contrario. D'altro canto, l'istanza di espropriazione formale non è stata minimamente motivata a riguardo e approvando il rinnovo del vincolo AP-EP istituito a carico della proprietà __________ il Consiglio di Stato ha riconosciuto unicamente il pubblico interesse della riserva di terreno, escluse quindi le costruzioni divisate. In sede pianificatoria la destinazione del terreno sarebbe stata peraltro indicata in modo troppo generico e le opere contemplate dai piani di espropriazione non corrispondono a quelle riportate nel PR.\nIn tema di disattenzione del principio della proporzionalità, l'insorgente ha riaffermato che l'ente pubblico non ha bisogno di espropriare nella misura prevista, ritenuta in particolare l'abbondanza di terreno di cui dispone il comune per soddisfare le proprie esigenze.\nL'espropriata ha pure riproposto la problematica relativa alla completazione dell'esproprio materiale in via formale, negando all'ente pubblico la facoltà di postulare l'espropriazione formale dell'area vincolata in base all'art. 6 Lespr. Lo stesso dicasi della domanda di modifica dei piani, formulata anche in questa sede al fine di raggruppare in un'unica particella le porzioni del mapp. __________ risparmiate dall'esproprio.\nLa ricorrente ha contestato infine l'anticipata immissione in possesso accordata dal Tribunale di espropriazione in assenza dei presupposti legali per concederla e l'ammontare delle ripetibili (fr. 500.-), segnatamente la riduzione di 2/5 operata dal primo giudice in funzione della reiezione dell'istanza di intersecazione. In coda al suo gravame la proprietaria del mapp. __________ ha chiesto inoltre la rifusione delle spese peritali affrontate pendente causa al fine di meglio tutelare i propri interessi.\nH. Il Tribunale di espropriazione e il comune di __________ hanno proposto di respingere l'impugnativa con diffuse argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - in seguito.\nI. Il 23 agosto 1999 il comune di __________ ha chiesto al proprio municipio il permesso di costruire sui mapp. __________, __________ e __________ una sala multiuso e una palestra con tanto di viale di accesso e area di posteggio alberati.\nAlla domanda si è opposta __________, contestando l'intervento in particolare dal profilo della sua compatibilità con gli scopi per i quali era stato istituito a suo tempo il vincolo AP-EP ed avviato il procedimento di esproprio formale della sua proprietà.\nRaccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, in data 20 settembre 1999 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo nel contempo le censure sollevate dall'opponente.\nDopo essersi invano rivolta al Consiglio di Stato, quest'ultima ha adito il Tribunale cantonale amministrativo, che con sentenza 14 agosto 2001 ha annullato il permesso e disposto la retrocessione degli atti al dipartimento del territorio per ulteriori accertamenti e l'emanazione di un nuovo preavviso includente l'esame della conformità del progetto con legislazione ambientale.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr."}