{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-02-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-10_2002-02-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17125&nX40_KEY=4930569&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d2d575e6b03f11719cb166c88c7cefec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1999.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 04.02.2002 50.1999.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 04.02.2002 50.1999.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.02.2002 50.1999.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:44:47", "Checksum": "b9e2e4de8ccc4f4aaaeb1649da8b1c7a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.02.2002 50.1999.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 20 settembre 1999 di\n|\n|\n__________ rappr. da: __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla decisione 23 agosto 1999 (no. 488/47) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata nell'ambito del procedimento di espropriazione formale promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà di 15'600 mq del mapp. __________ in vista della realizzazione di un centro scolastico/culturale; |\nviste le risposte:\n- 30 settembre 1999 del Tribunale di espropriazione;\n- 22 novembre 1999 del comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. Nel 1988, a seguito di una divisione ereditaria, __________ nata __________ è diventata proprietaria unica della part. no __________ RFD di __________, un fondo parzialmente edificato di complessivi mq 24'871 posto in località __________, a sud della zona del nucleo tradizionale del paese.\nB. In data 6 aprile 1973 il Consiglio di Stato ha approvato il primo piano regolatore del Comune di __________ (PR 1973), con la conseguente inclusione di ca. 17'000 mq di questo vasto mappale e di altri due fondi contermini (mapp. __________ e __________) in zona AP-EP allo scopo di edificare in loco un centro scolastico/cul-turale, delle sale multiuso e altre infrastrutture di pubblico interesse. Gli studi pianificatori allestiti dal Comune prevedevano invero di imporre il vincolo su tutta l'area del fondo, allora di proprietà __________; questi è però insorto innanzi al Consiglio di Stato, ottenendo che una parte del mappale fosse attribuita alla zona residenziale con costruzioni a carattere medio.\nLa successiva revisione del PR approvata dal Consiglio di Stato il 12 aprile 1988 non ha fondamentalmente modificato questo assetto pianificatorio: 15'600 mq ca. della part. __________, unitamente ai contigui mapp. __________, __________ e __________, sono rimasti colpiti dal vincolo AP-EP in vista della realizzazione di un posteggio, una chiesa, un centro scolastico e culturale, sale multiuso e ulteriori altri servizi, mentre la parte restante è stata inclusa in zona NV e R__________b malgrado le contestazioni degli eredi __________, che in via ricorsuale avevano postulato l'attribuzione dell'intero fondo alla zona __________. I proprietari hanno censurato il provvedimento anche innanzi al Gran Consiglio, ma in seguito hanno ritirato il loro gravame.\nC. Nel 1976 il comune ha comperato la part. __________, erigendovi la scuola dell'infanzia e destinando il resto del terreno a parco.\nNel 1990, a seguito di un procedimento di espropriazione materiale poi completato in via formale, ha acquisito la part. __________.\nQuanto al mapp. ____________________ l'11 maggio 1988 gli __________ hanno promosso una causa risarcitoria contro il comune di __________ che si è conclusa nel 1995 con la condanna dell'ente pubblico al pagamento di un'indennità di espropriazione materiale di fr. 60.- il mq, oltre interessi a contare dal 6 aprile 1973 (STA 12.12.1994 e STF 6.6.1995, quest'ultima parzialmente pubblicata nella RDAT I-1996 N. 46).\nD. Nell'autunno del 1996 il municipio di __________ ha commissionato all'arch. __________ un piano d'indirizzo sull'utilizzazione dell'area AP-EP in località __________. Lo studio presentato nell'ottobre 1997 - composto da un piano d'indirizzo, norme d'attuazione e un progetto indicativo - proponeva di suddividere l'edificazione del comparto in tre tappe, e meglio:\nI. tappa: palestra, sala multiuso, spazi esterni e posteggi;\nII. tappa: scuola elementare e spazi esterni complementari;\nIII. tappa: centro civico-culturale con biblioteca, sala d'esposizione, ecc.\nE. Soluto l'indennizzo di espropriazione materiale fissato dal Tribunale federale (fr. 936'000.-, oltre a fr. 1'235'522.50 di interessi) e ottenuti i crediti per la progettazione della prima tappa del piano _________, nel maggio del 1998 il comune di __________ ha avviato un procedimento davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina al fine di ottenere l'esproprio formale dei 15'600 mq del mapp. 146 inclusi in zona AP-EP e già espropriati in via materiale. Per l'acquisizione di quell'area l'ente pubblico ha offerto un'indennità di fr. 15.- il mq.\nCon notifica datata 10 giugno 1998 la proprietaria si è invece opposta all'espropriazione, ritenendola affetta da svariati vizi d'ordine, carente dal profilo dell'interesse pubblico e lesiva del principio di proporzionalità. Nel contempo l'espropriata ha postulato una modifica dei piani e insinuato le proprie pretese, da corrispondere in natura o, subordinatamente, in denaro (fr. 50.- il mq per il terreno avulso, fr. 273'600 per la svalutazione della porzione residua e fr. 10'000.- per altri pregiudizi).\nAll'udienza di conciliazione del 14 luglio 1998 le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni avverse. Richiamandosi agli esiti del dibattimento, il 24 agosto seguente il comune ha presentato un allegato di osservazioni in seno al quale ha proposto di estendere l'esproprio alla superficie di 1900 mq posta a sud dell'area gravata dal vincolo AP-EP.\nIl 2 settembre 1998 l'espropriata ha poi sollecitato una sospensione della procedura in attesa dell'evasione di una sua domanda di riesame del PR volta ad ottenere la soppressione del vincolo AP-EP e l'inclusione dell'area affrancata in zona R3b. Il Presidente del Tribunale di espropriazione si è tuttavia rifiutato di sospendere il procedimento con decisione del 18 novembre 1998 confermata dal Tribunale cantonale amministrativo il 29 marzo 1999."}