5 e 75 cpv. 2 (cfr. il già citato rapporto 26 febbraio 1988, p. 1179), novella legislativa entrata appunto in vigore il 6 maggio 1988 (RDAT II-1994 N. 64). La locuzione "per tutti i vincoli preesistenti" si riferisce invece alle restrizioni costitutive di espropriazione materiale passate e presenti, comprese quelle che pur non avendo dato luogo a richieste d'indennità avrebbero potuto determinare un'espropriazione formale in applicazione di norme come l'art. 26 cpv. 2 LE 1973 se fossero state riproposte alla loro scadenza (cfr. nuovamente il rapporto 26 febbraio 1988, p. 1179). Altrimenti detto, abrogando l'art. 26 cpv. 2 LE 1973 e modificando l'art. 39 cpv.