Il nuovo art. 39 cpv. 1 Lespr prevede invece che "le pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell'espropriazione materiale devono essere fatte valere entro il termine di 10 anni dal giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono far derivare le pretese". L'art. 75 cpv. 2 Lespr precisa da parte sua che "il termine di 10 anni di cui all'art. 39 cpv. 1 della presente legge decorre dalla sua entrata in vigore per tutti i vincoli preesistenti". Per "presente legge" è da intendersi la modificazione che ha introdotto nella Lespr i nuovi art. 39 cpv. 1, 39 cpv. 5 e 75 cpv.