Brenni, op. cit., p. 265) comportava quindi la decadenza della pretesa e l'estinzione dei tutti i diritti che ne derivavano (Grisel, Traité de droit administratif, p. 662 ss.), riservata la facoltà del proprietario colpito di postulare l'esproprio formale al pieno valore venale in caso di ripresentazione del vincolo (ex art. 26 cpv. 2 LE 1973; cfr. rapporto 26 febbraio 1988 della Commissione della legislazione sul messaggio 9 dicembre 1987 concernente la modifica dell'art. 39 cpv. 1 della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971, RVGC sessione ordinaria autunnale 1987, p. 1178; Bianchi, Di alcune considerazioni sulla durata del piano regolatore, RDAT 1986 p. 246). Il nuovo art. 39 cpv.