Secondo il diritto previgente, se una restrizione della proprietà aveva conseguenze equivalenti ad una espropriazione materiale, chi si riteneva leso doveva far valere le proprie pretese di indennità, pena la perenzione, entro un anno da quando il provvedimento era diventato definitivo (Scolari, Commentario della legge edilizia, N. 5 ad art. 26 LE; Brenni, La perenzione dell'azione di espropriazione materiale giusta l'art. 39 Lespr, RDAT 1984 p. 265); la decorrenza infruttuosa di questo termine annuale di mera perenzione (DTF 113 Ib 370, 112 Ib 510; Brenni, op.