Se ne deve dedurre che alle restrizioni istituite prima del 1° gennaio 1980 possano essere applicati tutti i principi desunti dall'art. 5 LPT in tema di espropriazione materiale. 3. Per quanto attiene alla perenzione delle pretese di espropriazione materiale, la questione sollevata dal Cantone è già stata essenzialmente affrontata e decisa dallo scrivente Tribunale nell'ambito di una pronunzia (STA 2 maggio 1994 in re C. = RDAT II-1994 N. 64) che ha generato una giurisprudenza circa la portata dell'art. 39 cpv. 1 Lespr nella versione entrata in vigore il 6 maggio 1988.