La vecchia LCMS del 1951, nella misura in cui ignorava l'istituto dell'espropriazione materiale ed escludeva esplicitamente il riconoscimento di indennizzi per le restrizioni - limitate nel tempo - dei diritti dei proprietari previste dai PR (art. 9 LCMS 1951), era certamente inconciliabile con la garanzia costituzionale della proprietà di cui all'art. 22 ter Cost. A livello federale si era peraltro affermata da anni una chiara giurisprudenza che legittimava i proprietari a domandare un risarcimento per il danno patrimoniale derivante da una misura pianificatoria equivalente ad espropriazione (cfr. la celeberrima sentenza B.in DTF 91 I 329).