2 e 39 si riferisce con ogni evidenza alla problematica dell'espropriazione materiale. La vecchia LCMS del 1951, nella misura in cui ignorava l'istituto dell'espropriazione materiale ed escludeva esplicitamente il riconoscimento di indennizzi per le restrizioni - limitate nel tempo - dei diritti dei proprietari previste dai PR (art. 9 LCMS 1951), era certamente inconciliabile con la garanzia costituzionale della proprietà di cui all'art. 22 ter Cost. A livello federale si era peraltro affermata da anni una chiara giurisprudenza che legittimava i proprietari a domandare un risarcimento per il danno patrimoniale derivante da una misura pianificatoria equivalente ad espropriazione (cfr.