In occasione di un dibattimento tenutosi l'8 settembre 1998 i contendenti hanno invitato il giudice delle espropriazioni ad emanare una decisione pregiudiziale circa la tempestività delle pretese notificate. G. Con sentenza 12 ottobre 1998 il Tribunale di espropriazione si è dunque pronunciato sull'eccezione sollevata dallo Stato, respingendola. Il primo giudice ha ritenuto in sostanza che la causa di espropriazione materiale era stata promossa in tempo utile giusta la più recente interpretazione dei combinati art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr operata dal Tribunale cantonale amministrativo.