{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-10-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1998-9_1999-10-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17112&nX40_KEY=4933345&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "20dedb64187f52f3af5cb90ca2c6251b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1998.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.10.1999 50.1998.9"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.10.1999 50.1998.9"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.10.1999 50.1998.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:34:03", "Checksum": "eece6f488142adcb451c7628679627e8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.10.1999 50.1998.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Difficile comprendere quali vantaggi vorrebbe ricavare il ricorrente dall'elencazione di tutte le norme legali vigenti al momento dell'approvazione del PR della strada cantonale __________ -__________. Se intendeva affermare che il quadro giuridico allora vigente nel cantone escludeva la possibilità di formulare rivendicazioni per titolo di espropriazione materiale, l'argomentazione è priva di ogni pregio.\nIl PR della strada cantonale __________ -__________ è stato approvato il 31 maggio 1976, epoca in cui nella Costituzione federale era già stato inserito l'art. 22 ter e nella giurisprudenza federale si erano da tempo precisati i concetti basilari afferenti all'espropriazione materiale. In ambito cantonale, erano allora in vigore la legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali del 1951 (sostituita il 1° luglio 1983 dalla legge sulle strade del 23 marzo 1983) e la Lespr 1971, che agli art. 1 cpv. 2 e 39 si riferisce con ogni evidenza alla problematica dell'espropriazione materiale. La vecchia LCMS del 1951, nella misura in cui ignorava l'istituto dell'espropriazione materiale ed escludeva esplicitamente il riconoscimento di indennizzi per le restrizioni - limitate nel tempo - dei diritti dei proprietari previste dai PR (art. 9 LCMS 1951), era certamente inconciliabile con la garanzia costituzionale della proprietà di cui all'art. 22 ter Cost. A livello federale si era peraltro affermata da anni una chiara giurisprudenza che legittimava i proprietari a domandare un risarcimento per il danno patrimoniale derivante da una misura pianificatoria equivalente ad espropriazione (cfr. la celeberrima sentenza B.in DTF 91 I 329). Quanto all'art. 5 LPT ed alla sua portata nel tempo, il Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che il disposto è applicabile non soltanto alle misure di pianificazione adottate dopo la sua entrata in vigore, ma anche alle conseguenze pecuniarie derivanti dai provvedimenti presi in antecedenza (DTF 113 Ib 30 consid. 1). Se ne deve dedurre che alle restrizioni istituite prima del 1° gennaio 1980 possano essere applicati tutti i principi desunti dall'art. 5 LPT in tema di espropriazione materiale.\n3. Per quanto attiene alla perenzione delle pretese di espropriazione materiale, la questione sollevata dal Cantone è già stata essenzialmente affrontata e decisa dallo scrivente Tribunale nell'ambito di una pronunzia (STA 2 maggio 1994 in re C. = RDAT II-1994 N. 64) che ha generato una giurisprudenza circa la portata dell'art. 39 cpv. 1 Lespr nella versione entrata in vigore il 6 maggio 1988.\nIn quella decisione il Tribunale cantonale amministrativo ha avuto modo di precisare che il nuovo art. 39 Lespr ha sancito una sorta di restituzione dei termini utili per insinuare pretese a titolo di espropriazione materiale. Secondo il diritto previgente, se una restrizione della proprietà aveva conseguenze equivalenti ad una espropriazione materiale, chi si riteneva leso doveva far valere le proprie pretese di indennità, pena la perenzione, entro un anno da quando il provvedimento era diventato definitivo (Scolari, Commentario della legge edilizia, N. 5 ad art. 26 LE; Brenni, La perenzione dell'azione di espropriazione materiale giusta l'art. 39 Lespr, RDAT 1984 p. 265); la decorrenza infruttuosa di questo termine annuale di mera perenzione (DTF 113 Ib 370, 112 Ib 510; Brenni, op. cit., p. 265) comportava quindi la decadenza della pretesa e l'estinzione dei tutti i diritti che ne derivavano (Grisel, Traité de droit administratif, p. 662 ss.), riservata la facoltà del proprietario colpito di postulare l'esproprio formale al pieno valore venale in caso di ripresentazione del vincolo (ex art. 26 cpv. 2 LE 1973; cfr. rapporto 26 febbraio 1988 della Commissione della legislazione sul messaggio 9 dicembre 1987 concernente la modifica dell'art. 39 cpv. 1 della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971, RVGC sessione ordinaria autunnale 1987, p. 1178; Bianchi, Di alcune considerazioni sulla durata del piano regolatore, RDAT 1986 p. 246)."}