{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-10-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1998-9_1999-10-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17112&nX40_KEY=4933345&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "20dedb64187f52f3af5cb90ca2c6251b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1998.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.10.1999 50.1998.9"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.10.1999 50.1998.9"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.10.1999 50.1998.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:34:03", "Checksum": "eece6f488142adcb451c7628679627e8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.10.1999 50.1998.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 12 novembre 1998 di\n|\n|\n__________ rappr. da: __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 12 ottobre 1998 (no. 457-1) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che __________ ha inoltrato il 21 febbraio 1997 nei confronti dell'insorgente a seguito delle restrizioni sancite dal PR delle strade cantonali a carico dei mapp. __________ e __________ RFD di __________; |\nviste le risposte:\n- 19 novembre 1998 del Tribunale di espropriazione;\n- 10 dicembre 1998 di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ è proprietario unico del mapp. __________ RFD di __________ e proprietario in comune del contermine mapp. __________, due fondi edificati di 1'508, rispettivamente 358 mq, posti in località __________ lungo la strada cantonale __________-__________.\nB. In data 31 maggio 1976 il Gran Consiglio ha approvato il piano regolatore delle strade cantonali nei comuni di __________, __________ e __________, respingendo nel contempo il ricorso presentato da __________, il quale aveva sollecitato un lieve spostamento del tracciato in corrispondenza della sua casa d'abitazione, altrimenti sventrata dal futuro sedime stradale e soggetta ad espropriazione parziale.\nC. Il 20 gennaio 1986 la famiglia __________ ha domandato al Dipartimento delle pubbliche costruzioni di poter riattare lo stabile al mapp. __________ (attuale mapp. __________). Ottenuta risposta negativa stante la sussistenza dei vincoli sanciti dal predetto PR delle strade, con scritto 20 ottobre 1986 __________ ha notificato all'autorità cantonale una pretesa d'indennità di complessivi fr. 233'329.- cui non è stato dato seguito alcuno.\nD. Nell'autunno del 1987 __________ ha chiesto ed in seguito ottenuto l'autorizzazione di costruire sulla part. __________ una nuova casa d'abitazione più arretrata dal sedime stradale rispetto a quella esistente.\nE. Il 31 maggio 1991, trascorsi 15 anni dalla sua approvazione, il PR della strada cantonale __________-__________ è decaduto unitamente a tutti i suoi vincoli. Lo strumento pianificatorio è stato formalmente abbandonato dal Consiglio di Stato con risoluzione 13 novembre 1991 pubblicata sul FU N. __________ del __________.\nF. Mediante istanza 21 febbraio 1997 __________ ha nondimeno convenuto in giudizio lo Stato del Canton Ticino davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, postulando il riconoscimento di un'indennità di fr. 233'329.- oltre interessi per titolo di espropriazione materiale conseguente ai vincoli sanciti sulle sue proprietà dal 1976 al 1991.\nIn sede di risposta lo Stato si è opposto fermamente alla domanda, a suo giudizio perenta e infondata nel merito per assenza degli elementi costitutivi dell'espropriazione materiale.\nNel successivo scambio di allegati, così come all'udienza del 13 gennaio 1998, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande. In occasione di un dibattimento tenutosi l'8 settembre 1998 i contendenti hanno invitato il giudice delle espropriazioni ad emanare una decisione pregiudiziale circa la tempestività delle pretese notificate.\nG. Con sentenza 12 ottobre 1998 il Tribunale di espropriazione si è dunque pronunciato sull'eccezione sollevata dallo Stato, respingendola.\nIl primo giudice ha ritenuto in sostanza che la causa di espropriazione materiale era stata promossa in tempo utile giusta la più recente interpretazione dei combinati art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr operata dal Tribunale cantonale amministrativo.\nH. Avverso questa pronunzia lo Stato è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.\nIl Cantone ha sollecitato la reiezione per causa di perenzione dell'istanza 21 febbraio 1997 di __________, riproponendo le argomentazioni già addotte senza successo innanzi all'autorità inferiore. Evocato il regime giuridico in vigore al momento in cui è stato approvato il PR della strada cantonale __________ -__________ (la LCMS del 1951, la LE del 1973 e la Lespr del 1971), il ricorrente ha chiesto in pratica al Tribunale di abbandonare la propria tesi secondo cui gli art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr hanno sancito una restituzione dei termini utili per notificare pretese di indennizzo per titolo di espropriazione materiale. A mente dell'insorgente, questa interpretazione delle citate norme di legge disattenderebbe la reale volontà del Legislatore e condurrebbe a risultati illogici privilegiando coloro che hanno subito restrizioni della proprietà di gran lunga anteriori al 6 maggio 1988.\nI. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute senza formulare particolari osservazioni.\nAd identica conclusione è pervenuto il resistente __________, il quale ha avversato le tesi del ricorrente con argomenti che verranno ripresi - ove occorresse - in appresso.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.\nIl gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm)."}