La ricorrente critica il Tribunale di espropriazione per averle riconosciuto un indennizzo inferiore all'offerta formulata dal comune di __________ (fr. 30.- il mq) ed ai prezzi pagati in passato per acquistare la proprietà di fondi contermini (fr. 30.-/mq nel 1982, rispettivamente fr. 160.-/mq nel 1992). La censura è infondata. Innanzitutto perché per legge il Tribunale di espropriazione non è vincolato dalle conclusioni delle parti nel fissare l'importo dell'indennità (art. 49 Lespr).