La determinazione di questa è disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione. In altre parole, all'espropriato dev'essere garantita la stessa situazione economica, in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che non subisca danni né consegua vantaggi pecuniari per effetto dell'espropriazione (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. 1, Berna 1986, n. 3 segg. ad art. 16 LFespr; G. Müller, in: Commentaire de la Constitution fédérale, 1996, n. 66 ad art. 22ter; DTF 95 I 455).