{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-08-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1998-8_1999-08-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17111&nX40_KEY=4933348&nTrefferzeile=21&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f411ec1f76bb7afac9dc787d5462be7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1998.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.08.1999 50.1998.8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.08.1999 50.1998.8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.08.1999 50.1998.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:29:37", "Checksum": "44153559567dd8be5e2013cad7c32535", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.08.1999 50.1998.8\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nLorenza Ponti Broggini, vicecancelliera |\nstatuendo sul ricorso 2 novembre 1998 della\n|\n|\nComunione ereditaria fu __________, composta da: __________, __________, __________, __________, tutti patr. dall'avv. __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 1. ottobre 1998 (no. 3/98) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà del mappale no. __________ RFD di tale comune; |\nviste le risposte:\n- 20 novembre 1998 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;\n- 30 novembre 1998 del comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. La comunione ereditaria fu __________, composta da __________, __________, __________ e __________, è proprietaria del mappale no. __________ RFD di __________, così censito a RF:\nA) fabbricato mq 128\nB) tettoia mq 21\nc) piazzale mq 469\nd) prato mq 6778\ntotale mq 7396\nIl fondo, pianeggiante e di forma tendenzialmente triangolare, si trova in località \"__________\", sulla destra della strada cantonale che da __________ porta a __________. Esso è il risultato di una lottizzazione operata nel 1982 sulla più vasta part. __________ ed è posto a S/W rispetto alla sua estensione originale.\nIl fabbricato e la tettoia sono di proprietà di una locale associazione sportiva, che sino al 31 dicembre 1997 ha goduto del sedime in virtù di un contratto di locazione.\nB. Il PR di __________, approvato dal Consiglio di Stato il 30 settembre 1975, ha collocato la particella in zona riservata per attrezzature pubbliche ed edifici pubblici (AP-EP). Nel piano regolatore entrato in vigore il 20 dicembre 1994, esso è stato nuovamente posto in zona attrezzature pubbliche (AP).\nC. Verso la fine del 1996 il comune di __________ ed i proprietari hanno intavolato delle trattative finalizzate alla compravendita del fondo in oggetto, al fine di metterlo definitivamente a disposizione della popolazione e dell'associazione sportiva.\nVenuta meno la possibilità di un accordo bonale, il comune di __________ - mediante avviso personale 2 marzo 1998 e pubblicazione degli atti (relazione tecnica, piano d'espropriazione, tabella d'espropriazione ed offerte d'indennità) - ha promosso l'espropriazione formale della particella no. __________, offrendo un indennizzo di fr. 30.- al mq.\nCon scritto 9 marzo 1998 la CE __________ ha chiesto invece di adeguare l'indennità d'espropriazione \"al reale ed effettivo valore dei terreni, di gran lunga superiore\" all'offerta dell'ente pubblico, senza peraltro opporsi all'esproprio.\nAll'udienza di conciliazione del 6 maggio 1998 le parti si sono accordate in tema di anticipata immissione in possesso, concessa a far tempo dal 1. gennaio 1998, e di saggio d'interesse annuo sull'indennità, convenuto al 5%.\nD. Esaurite le formalità processuali, con sentenza 1° ottobre 1998 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sull'indennità dovuta all'espropriata.\nAccertata in fr. 15.- il mq la quotazione media dei fondi posti in zona agricola o comunque non edificabile di __________ e valutate le peculiarità del terreno espropriato, il primo giudice ha deciso di concedere alla proprietaria un'indennità di fr. 25.- il mq, per un totale di fr. 184'900.-, oltre interessi al 5% a partire dal 1° gennaio 1998.\nE. Avverso il predetto giudicato la CE __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo mediante ricorso 2 novembre 1998.\nLa ricorrente ha criticato la prima istanza per aver quantificato l'indennizzo in soli fr. 25.- il mq. Evidenziate le qualità del proprio fondo ed esposti i prezzi soluti in passate compravendite di terreni meno pregiati, ha chiesto il riconoscimento di un'indennità di fr. 50.- il mq, subordinatamente di fr. 30.- il mq, con interessi al 5% dal 1° gennaio 1998.\nF. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.\nAd identica conclusione è pervenuto il comune di __________, contestando partitamente le tesi della ricorrente con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nel seguito.\nG. In occasione di un sopralluogo tenutosi il 17 giugno 1999 il giudice delegato ha sottoposto alle parti una proposta transattiva, respinta dagli espropriati il 12 luglio seguente.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni del Tribunale di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr. Il gravame, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del sopralluogo esperito in fase istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).\n2. Come in prima istanza, anche in questa sede la lite si concentra sull'indennità dovuta all'espropriata per l'esproprio totale della particella no. __________ RF di __________."}