del Presidente del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Presidente del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina per nuovo giudizio. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta per metà a carico dei ricorrenti in solido e per il resto a carico del comune di __________. 3. Il comune di __________ verserà ai ricorrenti fr. 600.- a titolo di ripetibili. | 4. Intimazione a: | __________ | | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario