Da queste considerazioni discendono due conclusioni. La prima è che il Tribunale di espropriazione non poteva respingere l'istanza della famiglia __________ appellandosi ad un'inesistente rinuncia alla retrocessione così come definita all'art. 61 cpv. 1 Lespr. Il che impone l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm). La seconda è che in mancanza di un chiaro accordo configurabile alla stregua di un contratto espropriativo di diritto pubblico gli istanti devono accettare laddove è ancora possibile la retrocessione in natura del loro fondo. 4.2.