Al contrario di quanto vorrebbero far credere gli insorgenti, nella fattispecie non è infatti ravvisabile la stipulazione di una tale convenzione per difetto di una reciproca e concorde manifestazione di volontà riguardo ad una limitazione del tema della lite. L'infelice esternazione con la quale gli eredi __________ hanno reso nota la loro "rinuncia alla retrocessione" era unilaterale e d'altronde tale carattere emerge pure da uno scritto successivo con cui gli interessati hanno ribadito i loro intendimenti (cfr. doc. 58 lettera 20 maggio 1997 avv.ti __________ /__________ al Tribunale di espropriazione).