pubblicata in DTF 120 Ib 215 e, per quanto qui invece interessa, in RDAT I-1995 N. 58) - le parti avrebbero potuto lecitamente sostituire la mera retrocessione del fondo con il risarcimento del danno. Al contrario di quanto vorrebbero far credere gli insorgenti, nella fattispecie non è infatti ravvisabile la stipulazione di una tale convenzione per difetto di una reciproca e concorde manifestazione di volontà riguardo ad una limitazione del tema della lite.