L'iniziativa presa dagli insorgenti al dibattimento del 24.4.1997 non integra nemmeno gli estremi di un contratto espropriativo di diritto amministrativo (DTF 114 Ib 142 consid. 3b), in virtù del quale - secondo la giurisprudenza federale (STF 22.8.1994 in re F. parz. pubblicata in DTF 120 Ib 215 e, per quanto qui invece interessa, in RDAT I-1995 N. 58) - le parti avrebbero potuto lecitamente sostituire la mera retrocessione del fondo con il risarcimento del danno.